ABUSIVA OCCUPAZIONE DI SPAZIO DEMANIALE art. 1161 cod. nav.: illegittimo l’ordine di demolizione o di rimessione in pristino da parte del Giudice penale
ABUSIVA OCCUPAZIONE DI SPAZIO DEMANIALE art. 1161 cod. nav.
L’oblazione concessa in sede penale non legittima il Giudice a ordinare la demolizione o la rimessione in pristino delle opere
La sentenza in commento (Cass., III sez. pen., 24.9-15.12.2025, n. 40099: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20251215/snpen@s30@a2025@n40099@tS.clean.pdf) descrive il caso di annullamento di una sentenza del Tribunale di Forlì che, decidendo per l’estinzione della contravvenzione di cui all’art. 1161 cod. nav. quale conseguenza dell’opposizione a decreto penale di condanna con oblazione ex art. 162 bis cod. pen., ha ordinato la demolizione delle opere e la rimessione in pristino.
La S.C. ha ricordato che, in assenza di contestazioni di reati ex articoli 44, lett. b) o c) D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) o 181 D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il Giudice penale non è legittimato a ordinare demolizione o rimessione in pristino delle opere, trattandosi di potestà riserva agli organi amministrativi. E ciò a maggior ragione in assenza di condanna. Da qui l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado.
CONCLUSIONE: in caso di contestazione dell’art. 1161 cod. nav. è possibile, a determinate condizioni, estinguere il reato contravvenzionale mediante oblazione (pagamento di una somma allo Stato) ed evitare la demolizione delle opere o l’ordine di rimessione in pristino da parte del Giudice penale. La competenza è degli organi amministrativi, i quali, come nel caso di specie, sono anche legittimati a rilasciare autorizzazione ai sensi dell’art. 55 cod. nav.
Nel caso in commento detta autorizzazione era già stata richiesta e ottenuta prima della pubblicazione della decisione penale.
Marco Vianello, Avvocato a Venezia Mestre e Treviso Email: marcovianello@legalivenezia.it