Il tribunale può rifiutare l’omologa della separazione se l’accordo sulle spese straordinarie non risponde all’effettivo interesse dei figli, perciò occorre fare attenzione a come viene regolato l’aspetto delle spese straordinarie quando si presenta il ricorso per separazione.
Quando i coniugi scelgono la separazione consensuale, il ricorso che si presenta in Tribunale deve indicare in modo analitico gli accordi che sono stati raggiunti per regolare l’affidamento e il mantenimento dei figli. Tra le varie questioni che è necessario regolare in modo espresso e compiuto vi è quella della ripartizione delle spese straordinarie relative ai figli.
Per esperienza, esercitando come avvocato di famiglia sia a Venezia che a Treviso e assistendo spesso i coniugi anche in procedure consensuali di separazione, mi sento di dire che in sede di stesura dell’accordo di separazione è bene fare particolare attenzione a questo aspetto, tenendo conto soprattutto degli orientamenti dei singoli Tribunali, in quanto può capitare che il Tribunale rifiuti l’omologa se ritiene che le pattuizioni sulle spese straordinarie, nonostante siano frutto di accordo tra le parti, non siano del tutto conformi all’interesse dei figli.
Nella mia esperienza di avvocato presso il Tribunale di Venezia e di Treviso ho potuto constatare ad esempio che presso il Tribunale di Treviso i giudici sono restii ad omologare accordi che prevedano un criterio diverso dalla semplice ripartizione delle spese straordinarie in misura percentuale tra i due genitori (con la consueta formula: “le spese straordinarie relative ai figli saranno divise al 50% tra le parti”).
Ad esempio, con una recentissima ordinanza dello scorso 10 febbraio 2020 il Tribunale di Treviso, nonostante il parere favorevole del Pubblico Ministero, ha ritenuto non conforme all’interesse dei figli la clausola dell’accordo di separazione con la quale i coniugi avevano fissato un tetto massimo alla partecipazione della madre alle spese straordinarie dei figli durante il periodo universitario e avevano pattuito che questa somma predeterminata venisse versata in via anticipata al padre poiché quest’ultimo, in quanto collocatario dei figli, avrebbe poi materialmente sostenuto queste spese straordinarie.
Il Tribunale non ha specificamente motivato il suo giudizio di contrarietà all’interesse dei figli ma è plausibile che la ratio venga fatta derivare da quella giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui il concorso alle spese straordinarie dei figli, proprio perché sono spese connotate da straordinarietà e dunque da imprevedibilità, non può considerarsi già incluso nell’assegno forfetario di mantenimento che il genitore versa mese per mese. Da questo principio evidentemente il Tribunale di Treviso fa discendere il corollario che la partecipazione alle spese non possa mai essere forfetizzata in anticipo perché in concreto le spese potrebbero essere molte di meno o molte di più di quello che i genitori hanno preventivato quando hanno fissato la misura del concorso. Il problema insomma sembra essere quello per cui, per rispondere all’interesse dei figli secondo la legge, il concorso al loro mantenimento, e perciò anche alle loro spese straordinarie, deve essere sempre proporzionale ai redditi.
Si comprende la preoccupazione del Tribunale, cui non interessano gli accordi patrimoniali tra i genitori, che invece l’avvocato deve comunque curare quando predispone il ricorso per separazione. Il tribunale deve verifica esclusivamente che nella separazione siano tutelati gli interessi dei figli. Tuttavia mi sembra di poter dire che un accordo di separazione sulle spese straordinarie come quello indicato (che fissa un tetto alla partecipazione alle spese straordinarie di uno dei due e che stabilisce la anticipata corresponsione di questa somma) soddisfi tutte le condizioni per poter essere omologato.
Non si deve infatti dimenticare che proprio l’art. 337 ter del codice civile, dal quale evidentemente il Tribunale ricava la regola della necessaria proporzionalità tra redditi dei genitori e mantenimento dei figli in caso di separazione, fa salva espressamente la possibilità per i genitori di stipulare, anche in sede di separazione “accordi diversi”, cioè accordi che non ripartiscono le spese straordinarie secondo un rigido criterio di proporzionalità.
avvocato Paola Dalla Valle familiarista in Venezia dallavalle@legalivenezia.it