Secondo il Tribunale di Catanzaro la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore (shared custody) è preferibile ad altre soluzioni laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità.
I giudici hanno ritenuto che questa soluzione, nel caso concreto, non avrebbe provocato alcun tipo di pregiudizio al minore e dunque doveva essere preferita rispetto ad altre ipotesi di suddivisione del tempo del bambino (la madre aveva chiesto la collocazione prevalente presso di sé con due incontri infrasettimanali del padre e i fine settimana alternati).
Nell'accogliere la domanda il Tribunale di Catanzaro ha evidenziato che la c.d. shared custody ossia la previsione di una suddivisione pariteica della frequentazione dei genitori separati con figli minori è una misura non ancora di larga applicazione nella giurisprudenza italiana sebbene in linea teorica sia aderente alla previsione contenuta nell'art. 337 ter c.c. e sebbene su questo tema sia intervenuta anche una Risoulzione del Consiglio d'Europa sottoscritta anche dall'Italia (n.2079 del 2015) in cui si auspica l'adozione da parte degli stati membri di misure in grado di assicurare una responsabilità genitoriale condivisa e una parità dei ruoli tra madri e padri.
avv. Paola Dalla Valle
dallavalle@legalivenezia.it
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