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Ancora si amplia il catalogo del D. Lgs. 231/2001

Il catalogo lato sensu dei reati del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 si amplia per effetto della legge cd. “spazzacorrotti” (legge 9 gennaio 2019 n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019)

si amplia il catalogo del D. Lgs. 231/2001
si amplia il catalogo del D. Lgs. 231/2001
Il catalogo *lato sensu* dei reati del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 si amplia per effetto della legge cd. “spazzacorrotti” (legge 9 gennaio 2019 n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019):
- Corruzione e istigazione alla corruzione sono puniti con la sanzione fino a duecento quote, sanzione oggi applicata anche al traffico di influenze illecite, reato non contemplato nel testo previgente - Aggravate le sanzioni interdittive, prevedendo trattamenti sanzionatori diversi a seconda della qualifica del colpevole: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che seguono (punibili ora con misure interdittive non inferiore a due anni e non superiore a quattro); persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso saranno ora punibili con sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni. Rispetto alla sanzione previgente non inferiore a un anno - Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni - l’art. 51 D. Lgs. 231/01 è stato modificato come segue: “1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno (la versione previgente prevedeva da tre mesi a due anni).
  1. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi (la versione previgente prevedeva un termine massimo di due terzi di quanto previsto al comma 1).
  2. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
  3. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva”
1° aprile 2019

Da Marco Vianello
Avvocato in Venezia e Treviso
marcovianello@ticosoci.it
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