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Assegni di mantenimento in tempo di emergenza sanitaria: Si può evitare il pagamento invocando l’“eccezione coronavirus”?

L'emergenza Coronavirus con i suoi effeti anche economici pone la questtione degli assegni di mantenimento in tempo di emergenza sanitaria: Si può evitare il pagamento invocando l’“eccezione coronavirus”?

Evitare pagamento assegni di mantenimento invocando eccezione coronavirus
Evitare pagamento assegni di mantenimento invocando eccezione coronavirus

L’adempimento delle obbligazioni nella legislazione d’emergenza sul Coronavirus

L’incalzante proliferare delle legislazione emergenziale delle ultime settimane ha da un lato perseguito l’obiettivo di arginare la diffusione dell’epidemia, dall’altro ha cercato di attenuare le conseguenze destinate a prodursi a livello economico per effetto dell’applicazione delle misure del primo tipo, quelle con finalità sanitarie: si è cercato cioè di contenere gli effetti economici del contenimento sanitario.
Se e in che misura i multiformi ammortizzatori sociali introdotti dai decreti legge dell’ultimo mese riusciranno a mitigare i prevedibili nefasti effetti della serrata imposta alle attività produttive, si potrà giudicare soltanto ad emergenza coronavirus ampiamente conclusa, dunque in un futuro di medio e lungo periodo.
A meritare invece una risposta già al presente è la domanda, generalizzata e spasmodica che si sta ponendo chiunque abbia, oggi, rapporti obbligatori in essere in qualità di debitore e stia consultando senza sosta i decreti legge (oltre che i propri consulenti aziendali), per sapere se gli sia consentito soprassedere -e per quanto tempo- evitando il pagamento dei debiti in scadenza.
“Posso non pagare?”
E’ interrogativo la cui frequenza è seconda soltanto a quello che angustia ciascuno sulla propria positività al vituperato coronavirus e che interessa – con la stessa trasversalità sociale con cui colpisce il virus – non solo gli operatori economici in senso proprio ma tutti coloro che abbiano un pagamento in scadenza.

Gli obblighi di mantenimento derivanti da separazione, divorzio o affidamento della prole nella legislazione d’emergenza sul coronavirus

Tra i tanti, merita certamente una riflessione specifica la categoria dei c.d. “debitori alimentari”, con ciò intendendo i soggetti che siano titolari, dal lato passivo, di obblighi di pagamento a titolo di concorso al mantenimento dei familiari: coniuge, ex coniuge e/o prole minorenne o maggiorenne ancora priva di autonomia economica.
Chi sia tenuto al versamento periodico di uno o più di questi assegni di mantenimento può invocare la contingenza sanitaria e gli eventuali precipitati sulla propria situazione finanziaria e reddituale con lo scopo di rivedere o sospendere in qualche forma e in qualche misura questi obblighi?
Abbozzo timidamente una risposta cercando di ricomporre un puzzle le cui tessere si ricavano solo in minima parte dalla legislazione d’emergenza sul coronavirus e per il resto dalla normativa ordinaria sugli obblighi di mantenimento.

Possibilità di sospendere il pagamento degli assegni di mantenimento durante l’emergenza sanitaria da coronavirus

Una prima constatazione.
La possibilità di sospendere il pagamento degli assegni di mantenimento invocando semplicemente lo stato di emergenza sanitaria da far valere in pratica come presunzione iuris et de iure dell’impossibilità di adempiere, è esclusa……quasi per tutti.
E’ rimasta infatti in vigore, sia pure per una durata cronologicamente limitata (dal 22 febbraio e fino al 31 marzo) e per una platea di “debitori alimentari” altrettanto contenuta (la misura giova infatti soltanto a quanti siano residenti, abbiano sede operativa o esercitino la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020) la disposizione introdotta dal comma 4 dell’art. 10 del d.l.2.3.2020 n. 9.
In virtù di questa norma sono sospesi a favore dei soggetti interessati, i termini di scadenza relativi “a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva”.
La generalità dell’espressione usata (ogni titolo di credito o atto avente forza esecutiva) consente a mio avviso di ritenere ricompresa nella moratoria legale anche gli obblighi di natura economica portati da provvedimenti esecutivi emessi nei procedimenti di separazione, divorzio e/o di affidamento della prole per la parte che imponga il pagamento di assegni di mantenimento.
Per l’effetto, i residenti o quanti abbiano la sede o l’esercizio dell’attività lavorativa in uno dei comuni lombardi e nell’unico comune veneto costituenti la c.d. “zona rossa” della prima ora (vale a dire i primi destinatari delle limitazioni agli spostamenti e soprattutto al lock down delle attività commerciali e produttive) non potranno essere in alcun caso considerati in mora nel pagamento degli assegni di mantenimento la cui scadenza sia ricompresa tra il 22 febbraio e il 31 marzo 2020.

Sospensione dei pagamenti degli assegni di mantenimento solo nel primo epicentro del coronavirus: illegittimità costituzionale?

A prima vista si tratta di una misura che avrà applicazione pratica verosimilmente molto limitata per la ridotta platea dei beneficiari e per l’altrettanto ridotto arco temporale per il quale essa è destinata a produrre effetti concreti, ma non per questo essa smette di suscitare interesse nel commentatore.
L’aspetto più problematico è collegato al fatto che è mancata una successiva estensione soggettiva di questo scudo che andasse di pari passo con l’estensione territoriale delle misure di contenimento che inizialmente avevano interessato soltanto i comuni citati poco sopra.
Non dimentichiamo che i provvedimenti governativi delle settimane seguenti, in particolare dal DPCM del 9 marzo 2020 al DPCM del 22 marzo 2020, hanno finito con l’assoggettare l’intero territorio nazionale alle stesse restrizioni della prima “zona rossa” senza che però venisse replicata una disposizione come quella del decreto legge n. 9/20 e che però avesse efficacia estesa a tutti.
La conseguenza è che la sopravvivenza di questa norma si traduce in un trattamento di ingiustificato favore per i residenti nei comuni elencati, il che suscita serie perplessità sul piano della conformità costituzionale: perché mai il signor Brambilla, marito separato di Casalpusterlengo ha potuto evitare, senza alcuna conseguenza, il pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli per il periodo previsto dalla legge e non altrettanto hanno potuto fare quanti, obbligati per lo stesso titolo (mantenimento) e successivamente sottoposti alle stesse misure di contenimento sanitario, risiedevano in comuni diversi?
Non dimentichiamo che gli effetti dell’omesso pagamento, anche di una sola mensilità, dell’assegno di mantenimento, possono essere assai severi. Basti pensare alla fattispecie di reato collegata a siffatto inadempimento, ora disciplinata dall’art. 570 bis del codice penale nei termini di un delitto che si consuma per la sola condotta omissiva, indipendentemente dalle conseguenze che ne derivano nella sfera della persona offesa.
Senza dubbio questa sopravvivenza, per il solo perimetro “lombardo-veneto”, della sospensione degli obblighi esecutivi, compreso quindi il pagamento degli assegni di mantenimento, pur dopo l’estensione geografica delle misure di lock down, è verosimilmente un risultato normativo non voluto.
Lo definirei un effetto collaterale della produzione legislativa di questo periodo, non sempre ordinata e coerente per il comprensibile “affanno istituzionale” generato da un’emergenza, quella da Coronavirus, tanto drammatica quanto eccezionale.
E’ certo che, laddove non si intervenga in futuro con qualche successiva misura che introduca gli opportuni aggiustamenti a beneficio del principio di uguaglianza, spetterà all’interprete tentare una lettura costituzionalmente orientata o sollevare incidente di legittimità davanti alla Corte.

Altre moratorie per il pagamento degli assegni di mantenimento nella normativa sul coronavirus?

Al netto di questo scudo, per la restante ampia platea soggettiva dei “debitori alimentari”, di quanti cioè sono obbligati al versamento periodico di assegni di mantenimento nei confronti del coniuge, dell’ex coniuge e della prole, la legislazione d’emergenza non contempla alcuna ulteriore disposizione che possa immediatamente applicarsi a questo tipo di obbligazioni con l’effetto di mitigarne il peso specifico nella sfera dell’obbligato.
Si rinviene infatti un’unica altra disposizione con portata generale sui rapporti obbligatori, ed è quella prevista dall’art. 3 comma 6 bis del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dal d.l. 17 marzo 2020 n. 18.
Questa norma consente di invocare il rispetto delle misure di contenimento ai fini “dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Come si evince dal suo tenore testuale tuttavia essa è limitata a valere per e obbligazioni contrattuali e non può certo essere invocata per giustificare il mancato adempimento di obblighi che siano portati da un titoli esecutivo, ad esempio legittimando un’opposizione al precetto e all’esecuzione fondata.
Senza contare che, a ben vedere, si tratta di disposizione inutile tout court nel senso che non introduce alcun precetto che già non fosse in vigore.
Tutto è infatti rimesso alla discrezionalità valutativa dell’interprete: ai sensi dell’art, 6 bis dell’art. 3 del d.l.23 febbraio 2020 n. 6 il rispetto delle misure di contenimento “è sempre valutato” ma è abbastanza sicuro che poi il giudice non sia vincolato a trarre una conclusione univoca dalla valutazione.
Dunque nulla di nuovo sotto il sole. E’ fuori discussione infatti che la contingenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento ben potevano essere invocate ai sensi dell’art. 1218 e 1223 c.c. senza bisogno di specifica previsione normativa ex novo, stante l’evidente e grave turbamento del sistema micro e macro economico che ne è derivato e la sicura possibilità di far rientrare tale turbamento (in quanto avente ricadute dirette sul rapporto obbligatorio in contestazione), tra i fatti non imputabili alla responsabilità del debitore.

Principi generali: la diminuzione dei redditi a causa delle misure per contrastare il coronavirus giustifica una diminuzione del mantenimento?

Null’altro potendosi ricavare di specifico dalla legislazione d’emergenza, ogni ulteriore considerazione relativa all’incidenza delle attuali misure di contenimento sanitario sugli obblighi di mantenimento, va ricostruita secondo i principi ordinari vigenti per questa specifica categoria di obblighi giuridici.
E’ pacifica la rivedibilità degli obblighi di mantenimento al mutare delle condizioni esistenti al momento della loro adozione, purché si tratti di circostanze che -sia pure in modo implicito- siano state all’epoca giudicate rilevanti ai fini della quantificazione del mantenimento stesso: tra queste, ovviamente, la condizione reddituale e patrimoniale dell’obbligato.
Di conseguenza chi abbia visto, stia vedendo o nel prossimo futuro vedrà una significativa e concreta riduzione del proprio reddito riconducibile all’applicazione delle misure dettate dall’autorità per il contenimento dell’epidemia da coronavirus (tipicamente il caso di quanti svolgano o svolgessero di attività in uno dei settori economici oggetto di “serrata”) potrà senz’altro far valere questa circostanza sopravvenuta ai fini di una riconsiderazione della misura dei propri obblighi di mantenimento verso i familiari.

Basta provare la riduzione dei redditi a causa dell’emergenza coronavirus per ottenere una riduzione del mantenimento?

Attenzione, non si tratta soltanto di invocare lo stato di emergenza sanitaria ed economica -pur notorio e che l’intero sistema paese sta vivendo per l’epidemia di coronavirus - ma di specificare le ricadute concrete, specifiche e oggettivamente apprezzabili che si siano verificate sulla propria economia individuale: è innegabile infatti che, se pure per limitati settori produttivi e commerciali, il volume degli affari e della produzione abbia registrato nell’ultimo periodo una sicura impennata per la necessità di soddisfare una domanda in continua ed esponenziale crescita (es. produzione e commercializzazione di presidi sanitari, di apparati medicali, etc).
Né sarebbe prudente confidare nel fatto che la sola allegazione, pur adeguatamente suffragata da prove, della contrazione delle proprie entrate induca il giudice ad accordare una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei familiari.
Non va dimenticato infatti che, proprio al fine di attutire le conseguenze dei ridotti e mancati introiti, la legislazione d’emergenza ha accordato una cospicua serie di moratorie, di rinvii e di sospensione delle scadenze e dei termini di pagamento di cui si possono giovare lavoratori autonomi, imprenditori, professionisti.
Altrettanto dicasi per la possibilità di congelare il pagamento delle rate di ammortamento di mutui, finanziamenti e leasing.
A tutte queste misure, in quanto finalizzate -in ultima istanza- a proteggere i cittadini, individui e famiglie, dal concreto rischio di impoverimento, l’interessato dovrà dimostrare di aver fatto, o cercato di fare, diligente e tempestivo ricorso prima di chiedere una revisione degli obblighi di mantenimento verso i familiari, in particolare di quelli verso i figli.
La cogenza e il rango dei doveri, anche economici, collegati allo status genitoriale impongono di fare il possibile per evitare che siano i figli a sopportare in tutto o in parte gli effetti negativi di eventuali contingenze economiche sfavorevoli andando di fatto a le risorse per il loro sostentamento.
In quest’ottica il ricorso alla revisione degli obblighi di mantenimento va considerato quale rimedio di ultima istanza quando l’obbligato non abbia altri mezzi per assicurare anche a se stesso adeguati mezzi di sussistenza.
avvocato Paola Dalla Valle

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