Studio Legale Legali Venezia e Treviso
LEGALIVENEZIA.IT
NOTIZIE E INFORMAZIONI LEGALI

Assegno divorzile: la moglie è “manager” della famiglia

Con la sentenza n. 279/2022, il Tribunale di Venezia ha riconosciuto in capo all’ex moglie - che, durante il matrimonio, ha sacrificato le sue prospettive di crescita professionale per far fronte alle esigenze organizzative dell’intero nucleo familiare - il diritto a percepire l’assegno divorzile anche se, in sede di separazione, la stessa si era impegnata a cercare un’occupazione, poi non trovata.  

Assegno divorzile
Assegno divorzile

Con la sentenza n. 279/2022, il Tribunale di Venezia ha riconosciuto in capo all’ex moglie - che, durante il matrimonio, ha sacrificato le sue prospettive di crescita professionale per far fronte alle esigenze organizzative dell’intero nucleo familiare - il diritto a percepire l’assegno divorzile anche se, in sede di separazione, la stessa si era impegnata a cercare un’occupazione, poi non trovata.

Assegno divorzile: il fatto

La vicenda che ha portato alla pronuncia in esame può essere così riassunta.

Tizio, sportivo di fama nazionale, ha sempre potuto coltivare - anche grazie al sostegno e al contributo nella gestione familiare dato dalla moglie, Caia - la sua carriera professionale, giungendo ad ottenere importanti premi e riconoscimenti.

Tuttavia, come spesso accade, venuto meno l’affetto e la volontà reciproca di stare insieme, i due coniugi avevano deciso di separarsi.

In quella sede, il Tribunale sull’accordo delle parti aveva riconosciuto a Caia il diritto all’assegno di mantenimento, in virtù del fatto che la stessa, durante il matrimonio, si era sempre occupata della casa e dei figli, per realizzare il progetto di vita comune così come concordato con Tizio.

Il tribunale, in particolare, aveva fissato in euro 600,00 l’ammontare dell’assegno di mantenimento, non in proporzione alle capacità reddituali e patrimoniali di Tizio (diversamente, l’assegno sarebbe stato molto più cospicuo), ma soprattutto in considerazione del fatto che Caia si era espressamente impegnata a reperire una idonea attività lavorativa entro due anni dalla separazione, integrando così il modesto assegno.

Caia però all’epoca era già quasi cinquantenne e non aveva alcun tipo di competenze professionali pregresse.

E in effetti, decorsi due anni dalla separazione, Caia non era riuscita a trovare una collocazione se non con lavoretti stagionali che le avevano procurato un reddito da lavoro - assai modesto - di circa € 3-4 mila euro all’anno.

Differenza tra i redditi non basta per l’assegno divorzile

Dopo qualche anno Tizio chiedeva il divorzio e tacciava l’ex moglie di “inerzia colposa” (insomma, Caia non sarebbe riuscita a trovare un impiego solo perché non si sarebbe sufficientemente impegnata nelle ricerche) e, a ragione di ciò, chiedeva al Tribunale di Venezia di non essere obbligato a corrispondere l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie.

Il Tribunale, fatte le opportune valutazioni e ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale in ordine all’assegno divorzile, ha osservato “come il mero divario reddituale più non basti a giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile, dovendosi invece valutare se il soggetto istante abbia, o no, mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive e se l’eventuale squilibrio reddituale/patrimoniale trovi la sua causa in scelte della coppia in attuazione del progetto di vita comune”.

In altre parole, non è sufficiente che un coniuge sia “economicamente più forte” dell’altro perché sia posto a suo carico l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile: è invece necessario indagare i motivi che hanno condotto alla eventuale disparità reddituale/patrimoniale, potendo gli stessi trovare la loro ragion d’essere nelle scelte di vita familiare adottate, di comune accordo, dai coniugi.

Le condizioni per ottenere l’assegno divorzile

Il concetto era stato già ampiamente sviluppato dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella nota sentenza n. 18287/2018 proprio nei termini richiamati dal Tribunale di Venezia: “Posto che l’assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di uguaglianza e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 29 Cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:

  1. procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
  2. qualora ne risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall’art. 5, comma 6, prima parte, l.898/1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla condizione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio;
  3. quantifica l’assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.

Insomma, il giudice deve valutare:

  • le effettive capacità economiche dei coniugi (qual è il loro reddito da lavoro, a quanto ammonta il loro patrimonio);
  • i motivi per cui il coniuge richiede l’assegno divorzile (per esempio non dispone di mezzi adeguati e/o non può procurarseli per ragioni oggettive, quali gravi malattie che gli impediscono di svolgere un’attività lavorativa o un tardivo ingresso nel mondo del lavoro senza aver maturato competenze specifiche in alcun ambito);
  • le ragioni che hanno condotto ad una eventuale disparità di reddito tra i coniugi (ad esempio: un coniuge potrebbe essere “più ricco” dell’altro perché ha potuto avanzare nella carriera lavorativa durante il matrimonio, a fronte del sacrificio condotto dall’altro coniuge nella gestione della vita familiare);
  • infine, la durata del matrimonio, “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge”.

Se il Tribunale accerta che la disparità di reddito tra le parti non è oggettivamente superabile ed effettivamente è dovuta alle scelte di vita fatte dai coniugi durante il matrimonio, allora è possibile riconoscere l’assegno divorzile.

Come si calcola l’assegno divorzile

A questo punto, l’ammontare dell’assegno divorzile, contrariamente al passato, non può più essere parametrato al tenore di vita goduto – durante il matrimonio - dal coniuge richiedente l’assegno divorzile.

Fino al 2018, infatti, se il coniuge destinatario dell’assegno divorzile aveva potuto beneficiare, durante la relazione coniugale, di lunghi viaggi all’estero - a spese dell’altro coniuge - e di regali costosi quali, ad esempio, gioielli e macchine, aveva diritto alla corresponsione di un lauto assegno divorzile che gli consentisse di godere dello stesso, pregresso tenore di vita.

Ora invece l’assegno divorzile deve essere parametrato al contributo dato dal coniuge richiedente non solo nella gestione familiare, ma anche nell’eventuale “arricchimento” dell’altro coniuge, che potrebbe aver visto un incremento delle proprie sostanze patrimoniali e della propria capacità professionale proprio a fronte di una collaborazione, costante e continuativa, dell’altro coniuge.

E’ il contributo dato in famiglia che serve a quantificare l’assegno divorzile

Il Tribunale di Venezia “rileva altresì che, secondo l’ottica interpretativa adottata dalla Suprema Corte, accanto alla funzione assistenziale dell’assegno divorzile, basata sulla rilevazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, deve darsi preminenza alla funzione compensativa-perequativa, posto che la valutazione dell’adeguatezza dei mezzi deve essere effettuata in modo sistemico e non per fasi distinte, tenendo conto in particolare se tale disparità nella condizione dei coniugi sia ricollegabile ai ruoli assunti dai coniugi in costanza di matrimonio”.

E, ancora, “tale criterio ermeneutico traspare, in tutta la sua pregnanza, laddove la condizione economica deteriore è assunta non come dato oggettivo, bensì in relazione al contesto endofamiliare che ha contribuito a determinarla [..] Sotto questo specifico profilo, il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. Benché non esplicitato dalla Suprema corte, appare al collegio di tutta evidenza che ai fini dell’indagine possono rilevare non solo i sacrifici professionali, poiché un individuo può non avere avuto alcuna aspettativa di lavoro esterno sacrificando la propria carriera e purtuttavia essersi occupato della educazione dei figli e delle faccende domestiche. Il contributo così dato, formando la prole e divenendo il manager della famiglia e della casa, costituisce attuazione della libertà di scelta e di autoresponsabilità in ordine ai ruoli ed ai compiti che ciascuno dei coniugi assume nella vita familiare, che trovano tutela negli art. 2, 3 e 29 della Costituzione cui le Sezioni unite hanno fatto riferimento nella motivazione.

Nel caso in esame, dall’indagine compiuta dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentati da Tizio e Caia, il divario è “tale da poter innescare una valutazione in termini di inadeguatezza dei mezzi della richiedente, o comunque, di impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive”.

L’assegno divorzile compensa la rinuncia al lavoro extradomestico

Inoltre, la fase istruttoria ha portato alla luce ulteriori elementi che si sono rivelati utili alla difesa di Caia e al riconoscimento a suo favore dell’assegno divorzile.

Infatti - dalle testimonianze – sono emerse circostanze tali da giustificare la pronuncia di una sentenza di divorzio che sancisse l’obbligo, in capo a Tizio, di versare l’assegno divorzile in favore di Caia.

Tanto i familiari di Tizio quanto quelli di Caia sentiti dal giudice avevano in effetti confermato che Caia aveva dovuto presto archiviare le proprie aspirazioni a svolgere un lavoro extradomestico perché non riceveva alcun aiuto nell’accudire i figli da parte del marito, troppo impegnato tra lavoro e sport agonistico.

Non v’è dubbio che l’attuale condizione di sperequazione reddituale si ricolleghi causalmente alla scelta effettuata dai coniugi nell’ambito di un progetto di vita in comune. Nella prospettiva enunciata dalle Sezioni unite non rileva il solo sacrificio delle prospettive di carriera, che in ogni caso vi è stato, quanto il legame tra la condizione di sperequazione e le scelte effettuate dalla coppia. A questo dato deve aggiungersi la lunga durata del matrimonio (quasi 21 anni) e l’apporto dato da Caia alla formazione del patrimonio di Tizio mediante il fondamentale compito di cura della famiglia e della casa, permettendo all’ex marito non solo di svolgere la sua attività professionale, ma anche di dedicarsi allo sport con tutti gli onori documentati dalla pubblicistica in atti”.

Insomma, il contributo dato da Caia alla crescita professionale e all’incremento delle capacità economiche di Tizio è stato giudicato, dal Tribunale di Venezia, un fattore essenziale, che ha fatto pendere l’ago della bilancia a favore dell’ex moglie.

Piena dignità quindi al lavoro silenziosamente svolto dentro le mura domestiche tanto da meritarsi l’appellativo di manager della famiglia, in quanto tale avente pieno diritto all’assegno divorzile: un’ulteriore pronuncia che, riconoscendo la necessità di compensare i sacrifici fatti da uno dei due coniugi durante il matrimonio, accentua la funzione “perequativa”, “pareggiatrice di conti”, dell’assegno divorzile.

dottoressa Elisa Buso

avvocato Paola Dalla Valle

avvocato familiarista in Venezia

dallavalle@legalivenezia.it

Ti interessa approfondire l’argomento di questo articolo sull’assegno divorzile o vuoi sottoporre un quesito a un avvocato esperto in diritto di famiglia e in cause di divorzio o di separazione?

Invia una mail all’avvocato Paola Dalla Valle all’indirizzo dallavalle@legalivenezia.it o richiedi un appuntamento all’avvocato Paola Dalla Valle telefonando allo 0410988003.