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Assegno unico per i figli: guida pratica

Ogni strumento messo in atto dal Governo per apportare benefici alle “tasche” delle famiglie con figli a carico ha sempre incontrato grande adesione da parte dei nuclei familiari interessati. Stupisce dunque il numero esiguo delle domande presentate a marzo 2022 per ottenere l’assegno unico per i figli: solo due milioni su sette milioni di famiglie hanno inoltrato la richiesta. Se non sei riuscito, per un motivo o per un altro, a presentare domanda per l’assegno unico entro la fine di marzo 2022, se ti stai chiedendo se possiedi i requisiti necessari per ottenere la nuova misura di sostegno e se sia ancora possibile inoltrare la richiesta, continua a leggere questo articolo.

Assegno unico per i figli: guida pratica
Assegno unico per i figli: guida pratica

Ogni strumento messo in atto dal Governo per apportare benefici alle “tasche” delle famiglie con figli a carico ha sempre incontrato grande adesione da parte dei nuclei familiari interessati.

Stupisce dunque il numero esiguo delle domande presentate a marzo 2022 per ottenere l’assegno unico per i figli: solo due milioni su sette milioni di famiglie hanno inoltrato la richiesta.

Viene dunque da chiedersi: scarso interesse verso la nuova misura di sostegno o poca chiarezza nel divulgare le informazioni utili ad ottenere l’assegno unico?

Quale che sia la ragione, l’Inps ha pubblicato due circolari in grado di dissipare molti dubbi che possono comprensibilmente sorgere in ordine all’assegno unico per i figli, di cui al decreto legislativo n. 230/2021.

Se non sei riuscito, per un motivo o per un altro, a presentare domanda per l’assegno unico entro la fine di marzo 2022, se ti stai chiedendo se possiedi i requisiti necessari per ottenere la nuova misura di sostegno e se sia ancora possibile inoltrare la richiesta, continua a leggere questo articolo.

Assegno unico: premessa

Dall’articolo 1 della circolare – che riprende testualmente l’art. 1 del decreto legislativo n.230/2021 - ricaviamo alcune informazioni utili circa la natura dell’assegno unico: “A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.

L’assegno unico è quindi una misura di sostegno per le famiglie con figli a carico, il cui importo è parametrato alla condizione economica – che si evince dall’Isee - del nucleo familiare in cui è inserita la prole beneficiaria.

Assegno unico: cosa succede se i genitori sono separati, divorziati o non vivono più insieme?

In caso di genitori separati, divorziati o semplicemente non più conviventi, pur con alcune precisazioni che faremo, la domanda per ottenere l’assegno unico può essere presentata da ciascun genitore separatamente.

Questa è forse una delle novità più rilevanti: prima dell’entrata in vigore dell’assegno unico, infatti, la misura di sostegno economico poteva essere richiesta solo dal genitore presso cui era prevalentemente collocato il figlio. Ora, invece, il requisito della convivenza cede il passo alla necessità di offrire un aiuto economico anche al genitore che non ha un onere di mantenimento diretto della prole.

Come precisato all’articolo 4 della circolare, “ai fini dell’individuazione dell’Isee da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l’Isee del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda”.

In altre parole, l’importo dell’assegno unico sarà parametrato all’Isee del nucleo familiare in cui è inserito il figlio, ma la misura di sostegno può essere richiesta anche dal genitore che non convive stabilmente con la prole beneficiaria.

Ma è sempre possibile per entrambi i genitori separati, divorziati o non più conviventi presentare domanda per l’assegno unico?

In verità la risposta varia a seconda del regime di affidamento, che attiene all’esercizio della responsabilità genitoriale e che nulla ha a che fare con il collocamento del figlio, collegato invece alla residenza prevalente del minore presso l’uno o l’altro genitore.

Se l’affidamento e dunque l’esercizio della responsabilità genitoriale è esclusivo, la domanda può essere presentata solo dal genitore affidatario, che avrà diritto a percepire il 100% dell’importo.

Se invece l’affidamento è condiviso, come accade nella maggior parte dei casi, la domanda può essere presentata da entrambi i genitori e, in mancanza di diverso accordo, l’importo verrà suddiviso a metà tra i due genitori richiedenti. In ogni caso, l’importo sarà ripartito al 50% tra i genitori richiedenti solo una volta che l’Inps avrà accettato entrambe le domande. Sicché, fin tanto che il secondo richiedente non presenti la domanda, l’assegno unico sarà legittimamente erogato al 100% al primo richiedente.

Va detto che tra i casi di erogazione dell’assegno unico ad uno solo dei genitori separati o divorziati la circolare dell’INPS cita anche eventuali casi nei quali il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, la separazione legale o il divorzio dei genitori, abbia disposto che uno solo dei genitori “usufruisca dei contributi pubblici”.

Solleviamo qualche perplessità sulla effettiva possibilità che questa evenienza capiti: in assenza di una esplicita previsione da parte del decreto legislativo che introduce l’assegno unico è quanto meno dubbio che il giudice possa escludere uno dei genitori da una misura di sostegno economico introdotta dalla legge in modo generalizzato.

Assegno unico: quali sono i requisiti essenziali per ottenerlo?

Come stabilito all’articolo 3 della circolare, per ottenere l’assegno unico per i figli a carico, il richiedente “deve essere congiuntamente in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno”.

In particolare, il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione:

  • deve essere “cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
  • deve risiedere (o deve aver risieduto) in Italia da almeno due anni, anche non continuativi o, in alternativa, deve avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

Il richiedente, inoltre, “deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia”. Tuttavia, in relazione a questo requisito, la circolare ammette un’eccezione: se il richiedente vive in Italia, ma lavora all’estero ed è esonerato dal pagamento delle tasse nel nostro paese in base ad accordi internazionali, avrà ugualmente diritto all’assegno unico.

Assegno unico: è possibile richiederlo anche per i figli maggiorenni?

L’assegno unico può essere richiesto dalle famiglie:

-con figli minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

-con figli maggiorenni a carico, purché non abbiano più di anni 21 e purché i figli - per tutta la durata del beneficio - si trovino in una delle seguenti condizioni, e cioè siano iscritti ad un percorso di studi o nelle liste di collocamento o svolgano servizio civile o un tirocinio o un lavoro, con reddito annuo fino a 8.000 euro.

Il limite di età e le altre condizioni di cui sopra non si applicano nel caso di figli con disabilità.

Si sa, la capacità d’agire – ossia la capacità di porre in essere in proprio atti negoziali, idonei ad incidere nella propria sfera giuridica – si acquista al compimento del 18esimo anno. In ragione di ciò, sorge spontanea una domanda: i figli maggiorenni possono inoltrare la richiesta per l’assegno unico autonomamente, in sostituzione dei genitori? La risposta è affermativa: i figli maggiorenni possono richiedere l’assegno unico in sostituzione dei genitori oppure direttamente, se orfani di entrambi i genitori.

Cosa succede se il figlio maggiorenne presenta domanda per l’assegno unico dopo che uno o entrambi i genitori abbia già inoltrato la richiesta? Sul punto, la circolare dell’Inps è chiara: la domanda per l’assegno unico presentata dal figlio maggiorenne si sostituisce a quella presentata dal genitore.

Assegno unico per i neogenitori: qualche “vantaggio” in più?

Recita l’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 230/2021: “Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l’ufficiale dello stato civile informa i genitori sull’assegno”. Insomma, i neogenitori e soltanto loro hanno un preciso diritto di essere informati sui benefici della nuova misura di sostegno economico direttamente dall’ufficiale di stato civile.

Come spesso accade però i buoni propositi si scontrano con i limiti di budget: subito dopo infatti il decreto precisa che: “Alle attività previste dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Assegno unico: è possibile presentare la domanda in ritardo?

Se ti stai chiedendo se sia possibile inoltrare, seppur in ritardo, la richiesta dell’assegno unico, la risposta è affermativa: puoi ancora presentare domanda ma, per non perdere gli arretrati che ti spetterebbero a partire dal mese di marzo 2022, dovrai farlo entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Se deciderai di inoltrare la richiesta dopo il 30 giugno 2022 avrai ugualmente diritto all’assegno unico, il cui importo però ti verrà corrisposto solo in relazione al mese successivo a quello in cui hai inoltrato la richiesta ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Facciamo un esempio: se Tizio e Caia, genitori del minorenne Mevio, presentano domanda per l’assegno unico il 15 luglio 2022, avranno diritto all’importo relativo solo al mese successivo alla richiesta (quindi, solo quelli di agosto 2022), che verrà corrisposto entro 60 giorni, quindi entro il 15 settembre 2022.

Assegno unico: è necessario l’Isee?

La risposta è negativa: come specificato nella circolare, “trattandosi di una prestazione universalistica, la stessa è riconosciuta altresì ai nuclei familiari in assenza di Isee”. Il beneficiario, quindi, può ugualmente presentare domanda per l’assegno unico, ma otterrà – al pari del richiedente che ha un reddito annuo pari o superiore a € 40.000 - la misura minima dell’assegno, cioè € 50 per ciascun figlio minorenne e € 25 per ciascun figlio maggiorenne. Chi non ha fatto l’Isee, inoltre, dovrà allegare, al momento della presentazione della domanda per l’assegno unico, un’autocertificazione che attesti il nucleo familiare di riferimento.

Probabilmente, dopo aver letto queste prime righe, ti starai chiedendo: e se presentassi l’Isee dopo aver inoltrato richiesta per l’assegno unico avrei comunque diritto ad una maggiorazione dell’assegno unico o l’importo rimarrebbe invariato?

Dobbiamo fare una distinzione:

  • Per le domande presentate entro marzo 2022, con contestuale Isee valido, la rata di marzo e tutte quelle successive saranno parametrate in base all’Isee presentato al momento della domanda. Per i mesi di gennaio e febbraio 2023, per il calcolo della rata mensile si farà riferimento all’Isee valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022.
  • Per le domande inoltrate entro il 30 giugno 2022, con Isee presentato entro tale data, ma in un momento successivo a quello in cui è stata inoltrata la richiesta, il richiedente avrà diritto all’importo minimo dell’assegno unico a partire dal mese di marzo 2022, salvo poi l’effettuazione del conguaglio sulla base dell’Isee presentato successivamente.
  • Per le domande inoltrate dal 1° luglio 2022, con Isee presentato successivamente a tale data, il richiedente avrà diritto all’importo minimo dell’assegno unico ma non avrà diritto agli arretrati: se non quelli del mese successivo alla presentazione della domanda, e l’eventuale maggiorazione, in caso di conguaglio, decorrerà dal mese di presentazione dell’Isee.

E se l’Isee presenta omissioni o irregolarità? “Entro la fine dell’anno, l’utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di Isee”.

Assegno unico: criteri per la determinazione dell’importo

Come già anticipato nel paragrafo precedente, il richiedente l’assegno unico che, al momento della domanda, non presenta l’Isee, ha diritto ad ottenere la misura minima dell’assegno, ossia € 50 per ciascun figlio minorenne e € 25 per ciascun figlio maggiorenne.

Come cambia invece l’importo dell’assegno unico se il richiedente presenta l’Isee?

Dobbiamo fare una distinzione:

  • per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura minima per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro, con Isee pari o superiore a 40.000 euro;
  • per ciascun figlio maggiorenne è previsto un importo pari ad euro 85 mensili che spetta in misura minima per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro, con Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Assegno unico: solo i genitori hanno diritto a presentare domanda?

Supponiamo che Mevio non abbia più i genitori, entrambi morti in un incidente stradale, e che ad occuparsi del piccolo siano i nonni.

In questo caso, i nonni possono presentare domanda per ottenere l’assegno unico o la richiesta può pervenire solo dai genitori? La circolare dell’Inps è chiara: anche i nonni possono richiedere l’assegno unico per i nipoti, a patto che ci sia un provvedimento formale di affido o che ci sia un collocamento o un accasamento etero familiare.

Assegno unico: quando scatta la maggiorazione?

  • Se entrambi i genitori lavorano e hanno un Isee pari o inferiore a 15.000 euro, scatta una maggiorazione di 30 euro in più per ogni figlio minore. La maggiorazione si riduce, fino ad azzerarsi, con un Isee annuo pari o superiore a € 40.000. È indifferente la tipologia di reddito da lavoro (reddito da lavoro dipendente – comprese gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della presentazione della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno -, pensione, reddito di impresa, reddito da lavoro autonomo, ecc).
  • Per ciascun figlio successivo al secondo, è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 mensili, che spettano in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore di 15 euro con Isee pari o superiore a 40.000 euro.
  • Per le madri di età inferiore a 21 anni, scatta una maggiorazione dell’importo pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
  • Per i figli disabili, l’assegno unico è dovuto a prescindere dall’età del figlio (quindi anche se maggiore di anni 21), ed è altresì prevista una maggiorazione dell’importo, che sarà diversa a seconda della maggiore o della minore età del figlio e del tipo di disabilità di cui è affetto.
  • Per i nuclei familiari con 4 o più figli, è prevista una maggiorazione forfettaria di importo pari a 100 euro mensili per nucleo.

Assegno unico: esempio conclusivo

Concludiamo la nostra disamina con un esempio pratico, contenuto nella stessa circolare, utile per meglio comprendere e applicare le informazioni sinora raccolte.

Nucleo con tre figli minorenni, Isee fino a 15.000 euro ed entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro. Si avrà l’importo di 175 euro per ciascun figlio, cui si aggiungono la maggiorazione di euro 75 per il terzo figlio e l’importo di 30 euro per ciascun figlio per i genitori lavoratori, per un totale mensile di euro 700. In assenza di Isee o con Isee superiore a 40.000 euro, l’importo spettante al medesimo nucleo sarà pari ad euro 165.

dottoressa Elisa Buso

avvocato Paola Dalla Valle

Avvocato familiarista in Venezia e Treviso

dallavalle@legalivenezia.it

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