CORONAVIRUS: NUOVA MULTA E SANZIONE. Comprensibile? Ragionevole? Conveniente per chi?Dopo quasi due milioni di controlli e trasmissione di notizie di reato in Procura si è virato verso la nuova sanzione amministrativa. L’uovo di colombo? Oppure l’ennesimo guazzabuglio.Basta leggere la struttura della norma per capire che semplice non è.
Dal 26 marzo 2020 gli svariati invii in Procura contestando le più diverse fattispecie di reato sono stati di fatto spazzati dalla trovata del momento: si è inventata di sana pianta una sanzione nuova, creata ad hoc, ma in sostanza dopo un mese di attività ora resa vana.
La nostra macchina burocratica aveva davvero bisogno di impiegare risorse inutilmente e soprattutto l’economia complessiva del sistema ci ha guadagnato o perso? È un deterrente maggiore la sanzione pecuniaria rispetto alla contestazione penale oppure ci sarà chi andrà di fatto esente da punizione?
Nella mia esperienza ormai di tre decenni di Avvocato penalista principalmente presso il Tribunale di Venezia ho assistito a varie sanzioni contestate nelle più diverse materie, ma naturalmente l’emergenza Coronavirus ha colto tutti impreparati. Anche il legislatore, che spesso lo è fisiologicamente.
Ricordiamo che inizialmente a chi violava i provvedimenti del Governo in tema di tutela della salute da Coronavirus è stata minacciata la contestazione della contravvenzione ai sensi dell’art. 650 codice penale, per poi passare alle notizie di verbali elevati per reati quali violazioni delle leggi sanitarie, epidemia colposa, lesioni od omicidio colposo. Ogni soggetto deputato ai controlli aveva un margine ampio di manovra. E tutti facevano confluire le notizie di reato nelle Procure della Repubblica.
Oggi esiste l’art. 4 del decreto legge 19/2020. In calce trascrivo il testo e anche in nota la norma nello stesso richiamata, senza la quale la comprensione è impossibile.
Già la lettura appare tutt’altro che semplice. Qualche giorno fa in un intervento molto interessante due illustri relatori, l’Avvocato Piergiorgio Assumma e il Giudice Valerio de Gioia, avevano messo in guardia il “legislatore inutilmente complicato”, poiché le norme sanzionatorie devono essere chiare e se non lo sono i cittadini potrebbero non aver i mezzi per comprendere quale sia il comportamento vietato[1]. E se così fosse il principio di legalità, caposaldo del nostro ordinamento, verrebbe compromesso: l’art. 1 del nostro codice penale afferma che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto [prima del fatto, ndr.] come reato dalla legge ….”, ma anche in tema di sanzioni amministrative l’art. 1 della legge 689/81 sancisce che “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata i vigore prima della commissione della violazione”. Prima ancora lo aveva detto la nostra Costituzione all’art. 25: “…….. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ….”, certamente sorretta dall’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo: “nessuno può essere condannato per una azione od omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o internazionale ….”.
Cosa s’intendeva punire?
Chi non rispetta le misure di contenimento.
Quali? (serve forse un Avvocato?)
Anzitutto quelle adottate, quanto alle modalità, “…….. con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630” oppure “nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
Quali comportamenti sono vietati? (serve forse un Avvocato?)
Basti scorrere in nota 3) tutti i comportamenti elencati dalla a) alla z) (sembra una frase fatta, ma è la verità), ma si va oltre, fino a hh), per capire che il cittadino dovrebbe dedicare il proprio tempo quasi esclusivamente a seguire il profluvio di produzione normativa di questi giorni, con capacità di distinguere le norme valide (cioè quelle adottate secondo le modalità sopra richiamate) da quelle non rilevanti a fini sanzionatori, come per esempio quelle di quei Presidenti di Regione che hanno ritenuto di scostarsi autonomamente e talvolta senza ritegno dalla scia del legislatore nazionale. Incuranti, peraltro, dell’opzione che lo stesso aveva offerto loro sia in termini di coordinamento sia per “specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso”.
Il cittadino ancora una volta sta nel mezzo: bombardato da una moltitudine di fake news, informazioni “politiche”, notizie che precedono, anche di giorni, gli atti ufficiali, tirando a indovinare sul contenuto degli stessi, come se fosse possibile ragionare per approssimazione.
Il Coronavirus è cosa seria, ma le persone devono essere poste al centro. Mai nella mia esperienza di Avvocato penalista ho assistito a un simile utilizzo della normazione scomposta. Mai come ora il cittadino è stato trattato da suddito che, comunque, va punito.
Sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro.
Possibilità di pagare in misura ridotta (l. 689/81, art. 16) la somma di 800 euro.
Possibilità di ulteriore riduzione del 30% se il pagamento avverrà entro cinque giorni (art. 202 Codice della Strada, qui espressamente applicabile a tali fini).
Se la violazione avvenisse con l’utilizzo di un veicolo (non è dato comprenderne il motivo) la sanzione sarà aumentata fino a un terzo.
Nei casi le violazioni siano commesse tramite strutture imprenditoriali, anche aperte al pubblico, (casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), ci sarà anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Facile: le violazioni delle misure applicate in via ordinaria (cioè come da articolo 2, comma 1 del d.l. 19/2020), sono irrogate dal Prefetto (““…….. con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri ….”. Quelle di cui all’art. 3 del d.l. 19/2020 dalle singole autorità che le hanno previste (“nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive ….”).
Tutti i termini sopra indicati sono oggi sospesi fino all’11 maggio 2020 (art. 103 decreto legge 18/2020, cd. Cura Italia).
Certamente, in caso di violazione commessa tramite strutture imprenditoriali, anche aperte al pubblico si può anticipare la chiusura dell’esercizio o dell’attività fino a cinque giorni, scomputabili poi dalla sanzione accessoria comminata definitivamente.
Come no? “in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”.
Non ci facciamo mancare nulla: in caso di violazione del “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus” sarà contestato il reato di cui all’art. 260 TU Leggi sanitarie (contravvenzione – reato penale – che per l’occasione è stata modificata, aggravandone la pena: l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.
Tralasciando per un momento che non risulta a monte il rispetto del dettato dell’art. 253 TU Leggi sanitarie: “Il Ministro per l'interno determina con suo provvedimento, sentito il Consiglio superiore di sanità, quali siano le malattie infettive e diffusive che danno luogo alla adozione delle misure sanitarie comprese nel presente titolo e quali le misure applicabili a ciascuna di esse”[2].
Anche questo è stato previsto dal nostro legislatore iper produttivo: la risposta è affermativa, ma in tali casi le sanzioni sono ridotte a metà.
Le notizie di reato dalle Procure migreranno alle Prefetture oppure, nei casi sopra indicati, alle autorità di volta in volta competenti. Salvi i casi di fatti già giudicati, evenienza del tutto improbabile nel contesto attuale.
L’elevato numero di sanzioni contestate in questi giorni parrebbe fornire risposta negativa.
Perché?
La sanzione penale è un deterrente, ma la sanzione pecuniaria immediata lo è ancor di più nella generalità dei casi. Chi è formalmente o sostanzialmente nullatenente, invece, non sarà particolarmente colpito da una sanzione pecuniaria, per quanto possa essere elevata. E forse questa è la ragione del fioccare di sanzioni, che, purtroppo, si riveleranno, poco utili in concreto e pochissimo convenienti complessivamente.
In sostanza chi è sottoposto alla legge italiana (tutti) dovrebbe avere esattamente presente quali siano le misure di contenimento applicabili in quel determinato momento, se siano state previste con le modalità ordinarie corrette oppure con le modalità straordinarie corrette.
Dovrebbe saper discernere anche le norme (tante in questi giorni) illegittimamente emesse da autorità locali al di fuori delle regole previste dalla legge dello Stato italiano (decreto legge 19/2020).
Attendere i termini corretti e calcolare le scadenze (da oggi sono state prolungate le sospensioni fino all’11 maggio 2020 e … chissà poi ….).
In conclusione un guazzabuglio nel quale un Avvocato può districarsi, ma il cittadino dovrebbe almeno poter comprendere ciò che può o non può fare, come è punito questo o quel comportamento vietato.
Per non parlare delle partite iva, che tra un codice Ateco e l’altro stanno consultando i loro consulenti quasi quotidianamente, per capire se possono o non possono esercitare l’attività e quale settore della loro impresa sia o meno vietato.
Non è momento facile, ma c’è chi lo complica ancora di più. L’Avvocato è a fianco di cittadini e imprese per cercare di prevenire i danni e, nel caso, per garantire che le regole siano rispettate anche in fase di opposizione, suggerendo sempre reazioni tempestive (non recarsi dall’Avvocato l’ultimo giorno utile; inviare quanto ci è stato notificato il giorno stesso).
Gli Avvocati penalisti in questo periodo sono operativi e al fianco della clientela anche per questo.
di Marco Vianello
Avvocato a Mestre, Venezia e Treviso
Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 (pubblicato in G.U. 25.3.2020, in vigore dal 26.3.2020)
Art. 4: Sanzioni e controlli
[1] http://www.askanews.it/cronaca/2020/04/03/se-le-regole-non-sono-chiare-chi-sbaglia-può-essere-condannato-pn_20200403_00448/
[2] Da Linkedin “dalla caccia all’uomo alla caccia al reato” di Giulia Guagliardi: https://www.linkedin.com/posts/giulia-guagliardi-72600a16_coronavirus-il-pm-di-milano-carcere-per-activity-6647211848859037696-nQtM
[3] 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
sportivi, anche se privati, nonché' di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi
luoghi;
degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;