È notizia di questi giorni il recente aggiornamento (l’ultimo di tantissimi) del catalogo del D. Lgs. 231/01, che individua una serie di responsabilità dell’impresa dipendenti da reati commessi dai vertici aziendali. Manca ancora un po’ di tempo all’entrata in vigore di quest’ultima novità, ma proprio per questo potrebbe essere il momento giusto per cogliere l’occasione di una rivisitazione del modello, per rinnovare l’Organismo di Vigilanza, per disporre una serie importante di audit. Va anche menzionata la nuova competenza dei Notai, che in tutto ciò acquisiscono un'ulteriore area di lavoro molto importante, accollandosi responsabilità nuove e tutt’altro che leggere. Parliamone.
LA NUOVA NORMA (in vigore dal 3 luglio 2023):
Art. 25-ter del d. Lgs. 231/01:
“1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile *o da altre leggi speciali**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie*
………………………….
s-ter) per il delitto di false o(d) ommesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote”.
La DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
La norma prevede che ai fini del “controllo ex ante delle operazioni transfrontaliere, è opportuno conferire alle autorità competenti degli Stati membri della o delle società che effettuano l’operazione transfrontaliera il potere di rilasciare un certificato preliminare alla trasformazione, alla fusione o alla scissione («certificato preliminare all’operazione»)”.
Gli Stati membri designano un’Autorità per detti controlli e per il rilascio del certificato preliminare all’operazione e “qualora, in sede di controllo della legalità di un’operazione transfrontaliera, l’autorità competente sia venuta a conoscenza, anche attraverso la consultazione delle autorità competenti, del fatto che l’operazione transfrontaliera è stata effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, detta autorità competente non dovrebbe rilasciare il certificato preliminare”; l’Autorità può avvalersi anche di esperti indipendenti.
IL RECEPIMENTO ITALIANO: con legge 4 agosto 2022 n. 127 l’Italia ha recepito la direttiva, delegando al Governo per le norme di dettaglio, fissando i principi e le norme di dettaglio.
Ora il D. Lgs. 02 marzo 2023 n. 19 ha dato attuazione alla direttiva, con entrata in vigore il 22 marzo 2023 e stabilendo che “le disposizioni del presente decreto, salvo che sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto”.
Tra esse:
Art. 13. Controllo di legalità della trasformazione transfrontaliera: “e la società risultante dalla trasformazione transfrontaliera ha adottato la legge italiana, il notaio, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato preliminare e della delibera di approvazione del progetto di trasformazione, espleta il controllo di legalità sulla attuazione della trasformazione rilasciandone apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalità acquisisce senza oneri il certificato preliminare, redatto dalla competente autorità, dal registro delle imprese anche tramite il BRIS”;
Art. 29. Certificato preliminare: “1. Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.
………………………. 4. Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa”.
Il nuovo reato sarà in vigore dal 22 marzo 2023 e soprattutto la pena accessoria sarà molto rilevante per i soggetti abilitati a emettere i certificati preliminari. Le sanzioni ex D. Lgs. 231/01, invece, opereranno dal 3 luglio 2023.
QUALI SONO LE IMPRESE INTERESSATE?
Evidentemente la imprese che opereranno dal 3 luglio 2023 con operazioni transfrontaliere di trasformazioni, fusioni o scissioni, le quali potranno concorrere (o indurre in errore) i soggetti abilitati al rilascio dei certificati preliminari.
COSA SERVONO I MODELLI ORGANIZZATIVI EX D. LGS. 231/01?
A prevenire la commissione di specifici reati previsti dal catalogo del D. Lgs. 231/01, catalogo che va sempre più ampliandosi e di fatto creando una responsabilità amministrativa da reato, che viene accertata contemporaneamente all’accertamento della commissione dei reati nel processo.
L’analisi dei rischi specifici (ecco perché il modello dev’essere plasmato su misura) servirà a costruire un modello organizzativo che sfrutti competenze e procedure ad hoc per prevenire la commissione dei reati previsti.
È importante, quindi, non solo commissionare il modello a soggetti che lavorino in team, sinergicamente con le risorse interne, ma anche designare un Organismo di Vigilanza competente (e ogni realtà deve farsi consigliare per individuare le figure professionali più idonee per sé), che monitori i fatti rilevanti accaduti e quasi-accaduti, utilizzando ricettori aziendali con i quali tessere collaborazioni sinergiche, finalizzate tutte al miglioramento delle procedure.
Parliamone
Avv. Marco Vianello
[1] Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese