DENTISTA E RAGGI X: È CONDANNATO IN SEDE PENALE IL DENTISTA IN CASO DI ESPOSIZIONI NON GIUSTIFICATE DENTISTA E RAGGI X: esistono norme di rilievo penale per la somministrazione di radiazioni ionizzanti (inclusi i cosiddetti “raggi X”), sia in termini di quantità sia in termini di giudizio di proporzionalità e, infine, di adeguatezza.
DENTISTA E RAGGI X: esistono norme di rilievo penale per la somministrazione di radiazioni ionizzanti (inclusi i cosiddetti “raggi X”), sia in termini di quantità sia in termini di giudizio di proporzionalità e, infine, di adeguatezza.
INTRODUZIONE SU DENTISTA E RAGGI X: CONDANNA PENALE
Il caso di specie, ha preso spunto da una sentenza del 2022 della terza sezione penale della Cassazione, che riguardava l’esposizione della paziente di un dentista palermitano a radiazioni ionizzanti utilizzando apparecchiature "Cone beam" (una tecnica di imaging biomedico che utilizza fasci di raggi X a forma di cono per creare immagini tridimensionali delle strutture anatomiche), senza giustificare le esigenze diagnostiche e senza valutare i potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici.
La Suprema Corte ha confermato la condanna dell'odontoiatra per non aver rispettato i requisiti normativi relativi alla giustificazione dell'uso di radiazioni ionizzanti, come previsto dal D. Lgs. n. 187 del 2000 e dal D. Lgs. n. 101 del 202012. La sentenza sottolinea l'importanza di documentare adeguatamente le esigenze diagnostiche per evitare esposizioni non necessarie dei pazienti a radiazioni ionizzanti. Difettavano, inoltre, secondo la Corte “i requisiti della contestualità e della indilazionabilità (come dimostrato dalla circostanza che su venticinque pazienti, dodici di essi, pur essendo stati sottoposti all'esame, non avevano poi effettuato alcun trattamento odontoiatrico)”. Per utilizzare le parole della Corte di Cassazione in tema di sanzione penale, “la violazione contestata è relativa, in particolare, alla mancata ottemperanza agli obblighi di giustificazione (come specificamente si evince dalla piana lettura del capo di imputazione) ed ottimizzazione, contemplati dall'abrogato d.lgs. n. 187 del 2000, agli artt. 3 e 4, oggi dai corrispondenti d.lgs. n. 101 del 2020, artt. 157 e 158. La disciplina sanzionatoria è oggi contemplata dal d.lgs. n. 101 del 2020, art. 213, che, per quanto concerne la violazione dell'art. 157, comma 1 (ossia in caso di esposizione non giustificata), prevede oggi una sanzione maggiormente afflittiva rispetto a quella prima contemplata dall'abrogato art. 14, d.lgs. n. 187 del 2000 (ossia con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da Euro 20.000,00 ad Euro 60.000,00, a fronte della previsione dell'art. 14 della sanzione alternativa dell'arresto sino a tre mesi o del l'ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni)”. Trattasi di contravvenzione ove è prevista sanzione alternativa (arresto o ammenda); il dentista in questione, infatti, aveva subito una condanna alla “pena condizionalmente sospesa di 3000 Euro di ammenda”.
RICAPITOLANDO, QUINDI, IN TEMA DI CONDANNA PENALE DI DENTISTA CHE UTILIZZA RAGGI X L’attuale normativa, che ha sostituito il D. Lgs. 187/2000, tra le varie prescrizioni al personale sanitario, tra i quali gli odontoiatri, prescrive alcune cautele, che, senza ambizione di esaustività, si sintetizzano come segue:
di Marco Vianello Avvocato a Mestre, Venezia e Treviso mail: marcovianello@legalivenezia.it