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Divulgare conversazioni private WhatsApp: è reato?

WHATSAPP È CORRISPONDENZA PRIVATA E COME TALE VA TUTELATA Le comunicazioni giunte a destinazione su WhatsApp sono da considerarsi “corrispondenza privata” inviolabile

Divulgare conversazioni private WhatsApp: è reato?
Divulgare conversazioni private WhatsApp: è reato?

WHATSAPP È CORRISPONDENZA PRIVATA E COME TALE VA TUTELATA La Cassazione penale a gennaio 2025 ha stabilito che anche le comunicazioni giunte a destinazione su Whatsapp siano da considerarsi “corrispondenza privata” inviolabile. In particolare ha stabilito che “le garanzie di salvaguardia del diritto alla riservatezza dei dati archiviati nella memoria di un telefono cellulare, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 170 del 2023 del 7 giugno 2023, hanno visto ampliare il loro campo di applicazione attraverso la riconosciuta natura di corrispondenza anche alle comunicazioni non più in itinere ma acquisite dopo la loro ricezione da parte del destinatario”. Introduzione su WHATSAPP È CORRISPONDENZA PRIVATA Si discuteva fino a poco tempo fa se le chat di messaggistica scambiate tramite il social network Whatsapp ai fini del potere di acquisire a fini investigativi fossero o meno da considerarsi corrispondenza privata. Ciò rileva non solo sulle modalità di acquisizione, bensì anche sulla legittimità della conoscibilità da parte di terzi non destinatari delle comunicazioni. Un esempio per tutti, ma piuttosto frequente, il coniuge o l’ex coniuge non autorizzato ad accedervi.

LE RICADUTE PRATICHE SE WHATSAPP È CORRISPONDENZA PRIVATA La sentenza richiamata, che ha trattato di tutt’altro reato e incidentalmente è stata chiamata a decidere se Whatsapp fosse o meno corrispondenza privata, ha anche ribadito che “la garanzia di cui all'art. 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria» si estende «a ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini educativi, compresi quelli elettronici e informatici» e rimane valida finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti, venendo meno solo quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in documento "storico", cui può attribuirsi un valore restrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio”. In quel caso, pertanto, l’acquisizione degli screenshot della corrispondenza da parte della polizia giudiziaria, ancorché con il consenso dell’allora indagato, poi imputato di reato connesso con lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata contrassegnata come illegittima, in quanto “il consenso che si assume essere stato prestato liberamente dall'indagato non può supplire alla carenza di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, di autorizzazione preventiva o di convalida successiva dell'atto di indagine posto in essere, invece, in totale autonomia dalla polizia giudiziaria”. Sotto il profilo procedurale, pertanto, in caso di corrispondenza privata tramite Whatsapp, “resta imprescindibile, onde prevenire il rischio di abusi, che in situazioni del genere la polizia giudiziaria abbia il dovere di procedere al sequestro del telefono senza poter accedere al suo contenuto, prima di una formale autorizzazione da parte del pubblico ministero, in applicazione della disciplina processuale sopra richiamata relativa all'apertura della corrispondenza (vedi art. 353 cod. proc. pen.)”. Ci sarà da chiedersi anche se, da adesso in poi, chi, privo dell’autorizzazione ad accedere alla messaggistica, carpisca il contenuto della (nuova) corrispondenza salvata nel dispositivo, commetta o meno reati quali violazione o sottrazione di corrispondenza (art. 616 cod. pen., reato punito fino a un anno di reclusione), cognizione illecita di comunicazione (art. 617 cod. pen., reato punito fino a cinque anni di reclusione), installazione abusiva di apparecchiature o altri mezzi atti a intercettare conversazioni (art. 617 bis cod. pen., reato punito fino a quattro anni di reclusione), soppressione del contenuto di comunicazioni (art. 617 ter cod. pen., reato punito fino a quattro anni di reclusione), detenzione abusiva di apparecchiature o altri mezzi atti a intercettare conversazioni (art. 617 quinques cod. pen., reato punito fino a quattro anni di reclusione), rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 618 cod. pen., punito fino a sei mesi di reclusione), oltre ai reati propri degli “addetti ai lavori”.

Conclusioni su WHATSAPP È CORRISPONDENZA PRIVATA. REATO? Ciò detto, con questa importante decisione della Cassazione penale non vi è più alcun dubbio circa la natura di corrispondenza delle conversazioni salvate (cioè giunte a destinazione) scambiate tramite social network Whatsapp, con conseguenze importanti sia in punto procedimentale di acquisizione e trattamento delle prove sia, soprattutto, in punto commissione di reati gravi da parte di chi, spesso con disinvoltura, si appropria di conversazioni non destinate a se stesso, anche violando spazi (tecnologici) privati.

di Marco Vianello Avvocato a Mestre, Venezia e Treviso mail: marcovianello@legalivenezia.it

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