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Etichettatura alimenti ed esclusione della punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.)

Cassazione, sezione III penale, 21.3.2018, n. 20426, rel. GAI E. La Cassazione di recente in ipotesi di contestazione di aver "posto in commercio confezioni di "cetriolini piccoli in aceto di vino" riportanti l'indicazione in etichetta "lavorati a fresco" mentre gli stessi venivano prodotti utilizzando cetrioli semilavorati conservati in salamoia provenienti dall'India, fornendo all'acquirente un prodotto diverso da quello pubblicizzato in etichetta, ha ritenuto applicabile l'esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Etichettatura alimenti ed esclusione della punibilità (art. 131 bis cod. pen.)
Etichettatura alimenti ed esclusione della punibilità (art. 131 bis cod. pen.)

La Cassazione di recente in ipotesi di contestazione del delitto di cui all’art. 515 cod. pen. (frode nell’esercizio del commercio) “per avere posto in commercio confezioni di "cetriolini piccoli in aceto di vino" riportanti l'indicazione in etichetta "lavorati a fresco" mentre gli stessi venivano prodotti utilizzando cetrioli semilavorati conservati in salamoia provenienti dall'India, fornendo all'acquirente un prodotto diverso da quello pubblicizzato in etichetta”, ha ritenuto applicabile l'esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., riformando la precedente condanna della Corte d’Appello di Milano.

La S.C. ha censurato la Corte di merito, laddove aveva “escluso l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. sulla scorta di un principio di diritto non corretto posto che la menzionata causa di non punibilità è applicabile ad ogni fattispecie criminosa in presenza dei presupposti nel rispetto dei criteri e limiti fissati dall'art. 131 bis cod. pen. (S.U., n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595)”.

Come noto, la norma sostanziale citata (art. 131 bis cod. pen.), oltre a porre come condizione l’applicabilità al di sotto di una soglia sanzionatoria, ha ritenuto di fissare alcuni requisiti quali per esempio modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e quando il comportamento risulta non abituale[1].

La stessa Corte di Cassazione[2], tuttavia, in passato si era già espressa in tema di reati alimentari, affermando che “in generale, appare difficile configurare "la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento" con riferimento a condotte che si inseriscono in attività professionalmente esercitate - e quindi rivolta al mercato - non potendosi prescindere da una valutazione globale degli interessi, di natura ultraindividuale, sottesi alla tutela penale prevista dall'art. 515 c.p. (Sez. 6, n. 11791 del 28/6/1978, Rv. 89444). Né appare superfluo rammentare che, in merito all'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, nell'ipotesi di fronde in commercio c.d. qualitativa, questa Corte ha avuto modo di affermare che il reato di cui all'art. 515 c.p. è un reato plurioffensivo che tutela, in primo luogo, il leale esercizio dell'attività commerciale, sicché non può neppure prospettarsi un danno di speciale tenuità per quel che attiene al principale bene giuridico tutelato (Sez. 3, n. 37602 del 9/7/2009, Rv. 244994)”.

In realtà sull’applicabilità dell’esclusione di cui all’art. 131 bis cod. pen. si era espressa anche la Corte costituzionale, la quale, in tema di abitualità del comportamento penalmente rilevante, aveva stabilito che “applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. anche quando il comportamento illecito dell’agente risulta connotato dall’abitualità contrasterebbe con le esigenze di prevenzione speciale e significherebbe garantire all’imputato l’impunità per tutti gli analoghi reati che dovesse in futuro commettere”, con ciò sostanzialmente legittimando la scelta del legislatore in punto inapplicabilità per abitualità del comportamento (si trattava nel caso di specie di un pregiudicato).

Nel caso esaminato di recente dalla S.C., si trattava, per dirla con lo specifico motivo di ricorso, di “omessa applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per avere escluso, la Corte d'appello, l'applicazione della speciale causa di non punibilità ritenendo non applicabile ai reati in materia alimentare posti a tutela del consumatore. In ogni caso sarebbe anche illogica la motivazione che ha escluso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. a fronte di Kg. 2,5 di peso complessivo dei cetrioli oggetto di contestazione”.

Va da sé che la Corte di merito dovrà rivalutare in concreto la questione, ma non v’è dubbio che a questo punto siano posti un po’ più precisamente i paletti per l’inapplicabilità de plano dell’esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., lasciando aperte le valutazioni del Giudicante del merito ogniqualvolta ci si imbatta in casi concreti nei quali è esclusa l’esistenza di quelle condizioni di inapplicabilità poste dalla norma (cfr. art. 131 bis cod. pen., nota 1).

Gli operatori della giustizia, pertanto, potranno valorizzare alcuni elementi specifici a favore della tesi dell’applicabilità della norma che non potrà subire "sbarramenti" – a questo punto – solo perché l’autore del fatto sia soggetto che esercita un’attività imprenditoriale specifica.

da Marco Vianello

www.ticosoci.it

marcovianello@ticosoci.it

[1] Art. 131 bis cod. pen.: Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

[2] Cassazione, Sez. III penale, n. 899 del 13 gennaio 2016 (Ud 20 novembre 2015)