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ETICHETTATURA ALIMENTI PROVENIENTI DA ISRAELE

La decisione 12 novembre 2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nei confronti della Organisation juive européenne e Vignoble Psagot ha stabilito che "gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono recare non solo l’indicazione di detto territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all’interno del suddetto territorio, l’indicazione di tale provenienza".

ETICHETTATURA ALIMENTI PROVENIENTI DA ISRAELE
ETICHETTATURA ALIMENTI PROVENIENTI DA ISRAELE
Il procedimento (C-363/18), sfociato nella decisione 12 novembre 2019 riguardava l’interpretazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla **fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori**, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).
Il procedimento trae origine dalla (possibile) confusione derivante da una formalistica applicazione del Regolamento 1169/2011, che impone di indicare in etichetta “**il paese d’origine o il luogo di provenienza** ove previsto all’articolo 26) (art. 9, paragrafo 1, lettera 1), laddove l’art. 26, paragrafo 2, lettera a) tende a evitare confusione a danno del consumatore (“nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’**etichetta** nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza”).
Nel caso di specie, infatti, la mera indicazione della provenienza dallo “Stato di Israele” di prodotti in realtà “originari di «territori occupati dallo Stato di Israele dal 1967» e, più precisamente, come risulta dal parere ministeriale, della Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e delle alture del Golan” potrebbe in astratto creare confusione perché “secondo le norme del diritto internazionale umanitario, tali territori sono soggetti a una giurisdizione limitata dello Stato di Israele, in quanto potenza occupante, ma dispongono ciascuno di uno statuto internazionale proprio e distinto da quello di tale Stato”.
La **etichettatura**, pertanto, non può, secondo la Corte, limitarsi a esprimere una provenienza dallo Stato di Israele, bensì “L’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che **gli alimenti originari di un territorio occupato dallo Stato di Israele devono recare non solo l’indicazione di detto territorio, ma anche, nel caso in cui provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all’interno del suddetto territorio, l’indicazione di tale provenienza**”
da **Avv. Marco Vianello**
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