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GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI: La Corte Costituzionale si è espressa

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GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI: La Corte Costituzionale si è espressa
GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI: La Corte Costituzionale si è espressa

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI: La Corte Costituzionale si è espressa La Corte Costituzionale si è espressa. Alcuni Tribunali avevano sollevato questione di costituzionalità dopo l’eliminazione della condizione di “alterazione psico-fisica”, prevista dalla norma fino a novembre 2024. L’art. 187 codice della strada, infatti, nella nuova formulazione prevede che “chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter”.

Il Tribunale di Macerata per primo aveva sollevato questione circa la “assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida”. Mentre il Tribunale di Siena analogamente aveva messo in dubbio la legittimità “nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di un’effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida”.

La corte costituzionale con sentenza n° 10 depositata il 29 gennaio 2026, ricorsi riunioni e discussi il 1° dicembre 2025, ha deciso interpretando la norma nel senso che segue. CONCLUDENDO: “la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”. Il reato è reato di pericolo e, pertanto, non saranno necessari ulteriori accertamenti (anche perché sappiamo che, appena entrata in vigore la nuova normativa, il Ministero aveva emanato una circolare sul tema, dettagliando le modalità di accertamento, da osservarsi con grande attenzione e cautela da parte degli organi accertatori (Circolare Ministero dell'Interno - 11/04/2025 - Prot. n. 11280 - Alcol o stupefacenti. OGGETTO: Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada). QUALI CRITICITA’ ULTERIORI? Per quanto riguarda il reato “base”, quindi, nulla questio, ma in caso di incidente con lesioni? Si verificherà un problema di accertamento del nesso causale, cioè si dovrà stabilire se, oltre al reato di Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS 1° comma), si possa contestare anche l’aggravante portata dal comma 1 bis, in quanto sarà necessario dimostrare se la causalità dell’incidente sarà dovuta (anche) alla potenzialità offensiva dell’assunzione delle sostanze che effettivamente erano state assunte.

RIMEDI? I soliti:

  1. Rivolgersi prontamente all’Avvocato penalista di fiducia
  2. Essere disponibili a nominare un consulente, esperto di queste materie
  3. Prima ancora, rivolgersi al proprio assicuratore per: a. Verificare di avere una copertura che contempli la rinuncia alle rivalse (diversamente la Compagnia potrebbe risarcire il danno a terzi e poi richiederne il rimborso all’assicurato) b. Attivare una copertura tutela legale e peritale, che comprenda i reati di cui agli articoli 186 e 187 CdS: così facendo nel caso dovesse accadere le spese legali e di consulenza/perizia saranno a carico della Compagnia.
GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI: La Corte Costituzionale si è espressa
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