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Il nuovo patrimonio agroalimentare: rigore penale e tutele di filiera nella Legge n. 75/2026

Il nuovo patrimonio agroalimentare: rigore penale e tutele di filiera nella Legge n. 75/2026 Il legislatore italiano ha impresso una decisa svolta protezionistica a tutela delle eccellenze agroalimentari nazionali con la recente Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani" (in Gazzetta Ufficiale dal 14 maggio 2026 ed entrata in vigore il 29 maggio 2026).

Il nuovo patrimonio agroalimentare: rigore penale e tutele di filiera nella Legge n. 75/2026
Il nuovo patrimonio agroalimentare

Il nuovo patrimonio agroalimentare: rigore penale e tutele di filiera nella Legge n. 75/2026 Il legislatore italiano ha impresso una decisa svolta protezionistica a tutela delle eccellenze agroalimentari nazionali con la recente Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani" (in Gazzetta Ufficiale dal 14 maggio 2026 ed entrata in vigore il 29 maggio 2026).

La riforma non si limita a ritoccare i massimi edittali, ma ridisegna l'architettura codicistica introducendo una partizione ad hoc nel codice penale: il nuovo Capo II-bis, significativamente intitolato «Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare». Di seguito si analizzano le principali novità di rilievo penale e il complessivo inasprimento del quadro sanzionatorio amministrativo, elementi che impongono alle imprese una profonda revisione dei propri modelli di compliance.

1. La riscrittura del codice penale e le nuove fattispecie Il nucleo centrale della riforma si concentra sulla tutela dei segni di qualità e sulla repressione delle condotte fraudolente lungo le catene di approvvigionamento. Il giro di vite sulle denominazioni protette (Art. 517-quater c.p.) Viene drasticamente inasprito il trattamento sanzionatorio per la contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione di origine. • Sanzioni edittali: La pena base passa dalla reclusione fino a due anni alla più severa reclusione da uno a quattro anni, accompagnata da una multa che può toccare i 50.000 euro. • Estensione della condotta: Viene punito chiunque introduca nel territorio dello Stato (anche in custodia temporanea o deposito doganale), spedisca in transito, esporti, trasporti o detenga per la vendita prodotti con indicazioni geografiche o denominazioni che sa essere contraffatte o alterate. L'introduzione della "Frode Alimentare" (Art. 517-sexies c.p.) Nasce una figura autonoma di reato destinata a punire chi, nell'esercizio di attività agricole, commerciali o industriali, metta in circolazione (anche tramite strumenti digitali ed e-commerce) alimenti o bevande non genuini o sostanzialmente difformi per origine, qualità o quantità da quelli dichiarati. • Pena: Reclusione da due mesi a un anno e multa fino a 4.000 euro. • Esimente: La punibilità è esclusa solo nei casi di condotte di lieve entità (se scarsa quantità, esiguo valore economico o assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore). Il commercio con segni mendaci (Art. 517-septies c.p.) Viene sanzionato con la reclusione da tre a diciotto mesi e multa fino a 20.000 euro l'utilizzo di segni distintivi o indicazioni (anche meramente figurative) falsi o ingannevoli, idonei a indurre in errore il compratore su origine, provenienza, qualità o quantità dell'alimento o dei suoi ingredienti.

2. Circostanze aggravanti e lo spettro delle pene accessorie Il legislatore ha inteso colpire la stabilità economica delle imprese che violano le regole del mercato. L'articolo 517-octies c.p. introduce circostanze aggravanti specifiche (per esempio condotte su prodotti biologici non certificati o uso di falsi documenti di trasporto, ma anche per la quantità elevata o se attengono a denominazione di origine o indicazione geografica di alimenti o ingredienti degli stessi) che, nei casi più gravi, comportano la chiusura temporanea dello stabilimento. Ancora più severo è il nuovo impianto delle pene accessorie (Art. 518.1 c.p.) in caso di criminalità organizzata finalizzata ai reati agroalimentari o aggravanti specifiche, che prevede: • Il divieto di ottenere provvedimenti autorizzatori, concessori o abilitativi per l'attività imprenditoriale. • L'esclusione dall'accesso a contributi, finanziamenti pubblici o mutui agevolati statali ed europei. • Nei casi di massima gravità e recidiva specifica, la revoca definitiva delle licenze e la chiusura dello stabilimento da uno a dodici mesi. • La confisca obbligatoria e per equivalente dei beni che hanno servito a commettere il reato o che ne costituiscono il profitto, salvi i diritti delle persone offese. Nota di sussidiarietà sociale: Una novità procedurale rilevante di stampo etico riguarda i prodotti alimentari sequestrati o confiscati. Se non contraffatti e idonei al consumo umano o animale, l'autorità giudiziaria ne dispone la devoluzione gratuita persone bisognose o animali abbandonati oppure a enti caritatevoli o assistenziali, previa regolarizzazione amministrativa o declassamento.

3. Il rigore delle sanzioni amministrative e la rintracciabilità Accanto al binario penale, la Legge n. 75/2026 rimodula pesantemente le sanzioni amministrative pecuniarie, ancorando la sanzione al fatturato aziendale, sul modello della compliance antitrust e del GDPR. • Rintracciabilità (D. Lgs. 190/2006): La violazione degli obblighi di rintracciabilità degli alimenti vede l'introduzione di una sanzione parametrata al 3% del fatturato totale annuo dell'ultimo esercizio (se superiore a 48.000 euro), in alternativa alla sanzione da 6.000 a 48.000 euro, con un tetto massimo fissato a 150.000 euro. • Pratiche leali di informazione (D. Lgs. 231/2017): Anche le violazioni sulle etichettature, l'elenco ingredienti e l'origine dei prodotti subiscono l'applicazione del criterio alternativo della sanzione pecuniaria da 4.000 a 32.000 euro oppure del 3% del fatturato, con tetti massimi edittali che arrivano a 100.000 euro a seconda della gravità della prescrizione violata. • Latte e comparto caseario: Viene introdotto il divieto rigoroso di evocare la denominazione "latte" per prodotti di origine vegetale, prevedendo sanzioni pecuniarie da 4.000 a 32.000 euro o proporzionali al fatturato (fino a 100.000 euro) e il sequestro finalizzato alla distruzione della merce. Nasce inoltre, all'interno del SIAN, il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati per controlli incrociati stringenti sulla filiera della Mozzarella di Bufala Campana DOP, con adempimenti e sanzioni previsti ad hoc per questi particolari prodotti.

4. Riordino del sistema sanzionatorio in materia di pesca marittima

Il settore della pesca vede, inoltre, una particolare tutela, con sanzioni amministrative “rafforzate” rispetto alle attuali previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ma anche procedure e cautele per le verifiche delle attività e dei percorsi delle unità da pesca e al rispetto degli “stock ittici” per determinate specie.

Conclusioni: la necessità di una compliance proattiva La Legge n. 75/2026 muta radicalmente il livello di rischio legale per gli operatori del settore food. L'introduzione di reati di pericolo e, soprattutto, di sanzioni amministrative e pene accessorie capaci di paralizzare l'attività aziendale illecita o di escluderla dai finanziamenti europei richiede un approccio preventivo. La complessa intersezione tra diritto penale, normativa tecnica europea e procedure di campionamento e ispezione richiede un'analisi attenta e un costante monitoraggio dei processi produttivi e dei modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001.

Solo una consulenza d'impresa integrata e sartoriale può consentire di coniugare la valorizzazione commerciale del prodotto agroalimentare con la massima sicurezza giuridica. Come sempre i professionisti abituati a lavorare in team multi disciplinari (in questo caso i tecnici esperti nel settore agroalimentare costituiscono funzione non derogabile) saranno da preferire rispetto agli altri generalisti.

Marco Vianello Avvocato in Venezia e Treviso marcovianello@legalivenezia.it

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