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INTEGRATO IL CATALOGO 231/01: ORA ANCHE LE FRODI SPORTIVE

Da maggio 2019 il catalogo dei reati presupposto è stato ampliato, inserendo le frodi sportive tra i reati che danno luogo a responsabilità amministrativa delle società (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

INTEGRATO IL CATALOGO 231/01: ORA ANCHE LE FRODI SPORTIVE
INTEGRATO IL CATALOGO 231/01: ORA ANCHE LE FRODI SPORTIVE

Da maggio 2019 il catalogo dei reati presupposto è stato ampliato, inserendo le frodi sportive tra i reati che danno luogo a responsabilità amministrativa delle società (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

Le società sportive (anche professionistiche) potranno astrattamente rispondere per i fatti di frode in competizioni sportive commessi dai loro addetti. La sanzione pecuniaria prevista è sino a un massimo di 500 quote (774.500,00 euro) e le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a un anno.

Se le società dimostreranno di aver adottato un modello di organizzazione e gestione prima della commissione del reato, nonché di aver adempiuto a una serie di condizioni preventive e di vigilanza, la responsabilità non sarà presunta.

A ciò s’aggiunga, quanto al calcio, che da giugno 2019 è in vigore il nuovo codice di giustizia sportiva della FIGC, che sancisce la responsabilità della società per fatti commessi dagli addetti.

FIGC ha anche emanato in ottobre le linee guida per l’adozione di “modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto”, ai sensi dello statuto FIGC (anche questo del giugno 2019, a opera del Commissario ad acta).

Una sentenza recente della Cassazione di aprile 2019 ha riguardato alcuni giocatori che hanno offerto e altri che hanno accettato dazioni in danaro al fine di raggiungere in una partita di calcio un risultato diverso da quello che si sarebbe verificato a seguito di un corretto e leale svolgimento della competizione; in quel caso, trattandosi di fatti antecedenti, non è stata contestata la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 alle società, ma ha consentito di trarne spunti di sensibilizzazione sulle esigenze di prevenzione sui due fronti sopra accennati.

E’ arrivato il momento perché le società sportive valutino i loro rischi di commissione dei reati del catalogo e, nel caso, adottino modelli di organizzazione e gestione e si dotino di un organismo di vigilanza autonomo e codici di disciplina ed etici per prevenire questi fatti; quanto alle società calcistiche in sinergia con il modello previsto dalle nuove norme di giustizia sportiva, con regole integrate e un organismo di vigilanza preparato sia sul fronte della prevenzione penale sia su quello della prevenzione degli illeciti più prettamente sportivi.

Chi si occupa dell’amministrazione di società sportive che siano sprovviste di modelli, dovrà ora pensare seriamente a percorrere questi passaggi cruciali:

1) Valutazione dei rischi

2) Adozione del modello di organizzazione e gestione (integrato per le società calcistiche)

3) Dotazione e gestione di un autonomo organismo di vigilanza

Marco Vianello, Avvocato penalista, Studio Legale Associato ticosoci.it

marcovianello@ticosoci.it

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