Ai sensi della Legge sullo smaltimento dei rifiuti da imballaggio in vigore dal 1° luglio 2022 ("VerpackV", prima e "VerpackG", ora), l'obbligo del recupero ricade sui produttori e distributori che immettono il prodotto sul mercato tedesco per la prima volta. La normativa tedesca, infatti, stabilisce che il produttore o il distributore, anche estero, deve assumersi la responsabilità per il recupero degli imballaggi da vendita.
Ai sensi della Legge sullo smaltimento dei rifiuti da imballaggio in vigore dal 1° luglio 2022 ("VerpackV", prima e "VerpackG", ora), l'obbligo del recupero ricade sui produttori e distributori che immettono il prodotto sul mercato tedesco per la prima volta. La normativa tedesca, infatti, stabilisce che il produttore o il distributore, anche estero, deve assumersi la responsabilità per il recupero degli imballaggi da vendita.
Premesso questo, i temi cui prestare attenzione sono:
- i soggetti a cui si rivolge la "VerpackG";
- gli imballaggi che rientrano nel sistema di recupero.
Quanto ai soggetti, da una prima lettura della normativa parrebbero rientrare coloro che immettono sul mercato prodotti destinati al consumatore finale, ossia B2C.
In realtà, da una più attenta analisi, si ritiene che rientrino anche i rapporti B2C.
La nuova legge, infatti, si rivolge a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione. Di norma è il produttore ad essere considerato come colui che per primo immette sul mercato il prodotto imballato.
Quanto agli imballaggi, si fa riferimento a quelli da vendita (primari), ovvero quelli che finiscono presso il consumatore finale o altri luoghi simili quali ristoranti, ospedali, cinema, artigiani, piccole aziende e musei.
La "VerpackG", dunque, si applica alle seguenti tipologie di imballaggio:
1) Imballaggi da vendita o primari;
2) Imballaggi per spedizioni nel caso di acquisti online;
3) Sovra imballaggi o imballaggi secondari (che contengono al loro interno più unità di vendita);
4) Imballaggi destinati al riempimento (imballaggi di servizio) da parte del consumatore finale privato presso il punto vendita (per es. sacchetti per frutta, verdura e per il pane, bicchieri per il caffè d’asporto, ecc.).
Delineato il perimetro della normativa, andranno seguiti una serie di adempimenti obbligatori, ossia:
Vediamo le predette voci nel dettaglio.
sulla base di tali quantitativi la società duale quantifica il costo per lo smaltimento di ogni singolo
materiale. Il produttore/distributore registrato deve adempiere ai seguenti obblighi:
La Dichiarazione di completezza. I produttori e distributori che immettono imballaggi da vendita sul mercato in Germania sono tenuti a depositare una Dichiarazione di Completezza presso la Camera di Commercio di propria pertinenza in Germania ogni anno.
La comunicazione dei dati all'Organo centrale e alla società duale prescelta. I dati relativi agli imballaggi, quali massa e tipologia di materiale, dovranno essere comunicati sia all’Organo centrale sia al sistema di smaltimento prescelto (società duale). Sono soggetti a tale obbligo anche coloro che immettono sul mercato tedesco piccole quantità di imballaggi, in quanto con la nuova normativa "VerpackG" non vi sono soglie minime per la dichiarazione delle quantità messe in circolazione.