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La Legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG): cosa sapere.

  Ai sensi della Legge sullo smaltimento dei rifiuti da imballaggio in vigore dal 1° luglio 2022 ("VerpackV", prima e "VerpackG", ora), l'obbligo del recupero ricade sui produttori e distributori che immettono il prodotto sul mercato tedesco per la prima volta. La normativa tedesca, infatti, stabilisce che il produttore o il distributore, anche estero, deve assumersi la responsabilità per il recupero degli imballaggi da vendita.

La Legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG)
La Legge tedesca sugli imballaggi (VerpackG)

Ai sensi della Legge sullo smaltimento dei rifiuti da imballaggio in vigore dal 1° luglio 2022 ("VerpackV", prima e "VerpackG", ora), l'obbligo del recupero ricade sui produttori e distributori che immettono il prodotto sul mercato tedesco per la prima volta. La normativa tedesca, infatti, stabilisce che il produttore o il distributore, anche estero, deve assumersi la responsabilità per il recupero degli imballaggi da vendita.

Premesso questo, i temi cui prestare attenzione sono:

- i soggetti a cui si rivolge la "VerpackG";

- gli imballaggi che rientrano nel sistema di recupero.

Quanto ai soggetti, da una prima lettura della normativa parrebbero rientrare coloro che immettono sul mercato prodotti destinati al consumatore finale, ossia B2C.

In realtà, da una più attenta analisi, si ritiene che rientrino anche i rapporti B2C.

La nuova legge, infatti, si rivolge a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione. Di norma è il produttore ad essere considerato come colui che per primo immette sul mercato il prodotto imballato.

Quanto agli imballaggi, si fa riferimento a quelli da vendita (primari), ovvero quelli che finiscono presso il consumatore finale o altri luoghi simili quali ristoranti, ospedali, cinema, artigiani, piccole aziende e musei.

La "VerpackG", dunque, si applica alle seguenti tipologie di imballaggio:

1) Imballaggi da vendita o primari;

2) Imballaggi per spedizioni nel caso di acquisti online;

3) Sovra imballaggi o imballaggi secondari (che contengono al loro interno più unità di vendita);

4) Imballaggi destinati al riempimento (imballaggi di servizio) da parte del consumatore finale privato presso il punto vendita (per es. sacchetti per frutta, verdura e per il pane, bicchieri per il caffè d’asporto, ecc.).

Delineato il perimetro della normativa, andranno seguiti una serie di adempimenti obbligatori, ossia:

  1. la registrazione presso l'Organo centrale degli imballaggi (registro "Lucid");
  2. la registrazione presso una società duale;
  3. la Dichiarazione di completezza;
  4. la comunicazione dei dati all'Organo centrale e alla società duale prescelta.

Vediamo le predette voci nel dettaglio.

  1. La registrazione presso l'Organo centrale degli imballaggi (registro "Lucid"). I produttori che desiderano immettere in Germania prodotti imballati dovranno essere necessariamente iscritti all’ Organo centrale del registro degli imballaggi (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) prima di commercializzare i prodotti imballati. I nomi dei produttori e dei marchi verranno così pubblicati sul registro LUCID, pubblicamente consultabile secondo il principio di piena trasparenza. La nuova regolamentazione prevede severe sanzioni nel caso in cui gli obblighi stabiliti dalla normativa non vengano rispettati:
  • in caso di mancata registrazione all’Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di €100.000 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
  • in caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a €200.000 per singolo caso, è previsto anche il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
  • in caso di mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto il pagamento di una somma di denaro di fino a € 10.000 per singolo caso;
  • in caso di mancata presentazione della Dichiarazione di Completezza, di presentazione incompleta o non conforme agli obblighi di legge, è prevista una sanzione massima di €100.000.
  1. La registrazione presso una società duale. La partecipazione ad una società duale prevede la stipula di un contratto. Tale contratto viene stipulato sulla base di una stima dei quantitativi che il produttore/distributore prevede di esportare annualmente e

sulla base di tali quantitativi la società duale quantifica il costo per lo smaltimento di ogni singolo

materiale. Il produttore/distributore registrato deve adempiere ai seguenti obblighi:

  • comunicare mensilmente o trimestralmente (in base a quanto previsto dal contratto) alla società duale i quantitativi di ogni singolo materiale esportati nel mese/trimestre precedente;
  • comunicare annualmente alla società duale i quantitativi di ogni singolo materiale esportati nell’anno precedente;
  • comunicare tempestivamente variazioni nell’andamento delle esportazioni, qualora queste si discostassero eccessivamente dalla stima iniziale fornita;
  • provvedere regolarmente al pagamento delle fatture emesse dalla società duale sulla base delle dichiarazioni inoltrate, pena l’applicazione di interessi di mora.
  1. La Dichiarazione di completezza. I produttori e distributori che immettono imballaggi da vendita sul mercato in Germania sono tenuti a depositare una Dichiarazione di Completezza presso la Camera di Commercio di propria pertinenza in Germania ogni anno.

  2. La comunicazione dei dati all'Organo centrale e alla società duale prescelta. I dati relativi agli imballaggi, quali massa e tipologia di materiale, dovranno essere comunicati sia all’Organo centrale sia al sistema di smaltimento prescelto (società duale). Sono soggetti a tale obbligo anche coloro che immettono sul mercato tedesco piccole quantità di imballaggi, in quanto con la nuova normativa "VerpackG" non vi sono soglie minime per la dichiarazione delle quantità messe in circolazione.