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Mantenimento figlio maggiorenne: a chi va pagato l’assegno di mantenimento?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 29977 del 31/12/2020) ha affermato che la madre può chiedere che le sia versato l’assegno per il mantenimento del figlio anche se questi è maggiorenne e vive prevalentemente fuori casa perché studia presso una facoltà universitaria di un’altra città

Mantenimento figlio maggiorenne: a chi va pagato l’assegno di mantenimento
Mantenimento figlio maggiorenne: a chi va pagato l’assegno di mantenimento

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 29977 del 31/12/2020) ha affermato che la madre può chiedere che le sia versato l’assegno per il mantenimento del figlio anche se questi è maggiorenne e vive prevalentemente fuori casa perché studia presso una facoltà universitaria di un’altra città

Mantenimento figlio maggiorenne: quesiti frequenti.

Nelle cause di separazione e di divorzio ma anche nei procedimenti che vengono decisi dal Tribunale per regolare l’affidamento e il mantenimento dei figli di genitori non sposati, l’avvocato si trova molto spesso ad affrontare la questione degli obblighi economici che ha il genitore nei confronti dei figli che pur avendo già raggiunto la maggiore età ancora non abbiano un’occupazione e un reddito che li renda autonomi e in grado di far fronte da soli alle proprie esigenze di vita

Per quanto tempo dovrò dare il mantenimento a mio figlio che ha ormai (e magari da un pezzo) compiuto diciotto anni?

Posso esigere che il giudice fissi un limite temporale al mio obbligo di pagare a mio figlio che è già maggiorenne l’assegno di mantenimento?

Posso pagare l’assegno di mantenimento direttamente a mio figlio che vive ancora con sua madre ma è maggiorenne?

Come avvocato mi trovo spesso di fronte alla necessità di rispondere a queste domande che il Cliente formula fin dal suo primo incontro con l’avvocato familiarista.

Quando cessa l’obbligo di pagare il mantenimento al figlio maggiorenne?

Il nostro ordinamento non prevede una interruzione automatica degli obblighi di mantenimento nel momento in cui la prole diventa maggiorenne: il genitore è tenuto a provvedere senza soluzione di continuità a tutte le esigenze di vita della prole anche dopo i 18 anni fino a quando i figli non avranno completato il percorso di studi e di formazione, anche universitaria e post universitaria, finalizzati a procurare loro una occupazione lavorativa coerente con le loro capacità e inclinazioni e ciò finché questa occupazione non l’avranno trovata, il tutto ovviamente in misura proporzionata e adeguata alle possibilità economiche della famiglia.

Si può mettere una scadenza al mantenimento per il figlio maggiorenne?

Quindi non è possibile mettere una scadenza temporale precisa (es. “al compimento del 21° anno di età di mio figlio cesserà ogni mio obbligo di mantenimento nei suoi confronti”) né ci si può liberare dall’obbligo di mantenere la prole fissando in via anticipata delle condizioni (es: “l’obbligo di mantenimento del padre cesserà se il figlio non sosterrà con profitto al primo appello tutti gli esami del corso di laurea”) che poi potrebbero non avverarsi per cause indipendenti dalla buona volontà dell’interessato.

Certamente il genitore non sarà tenuto a sopportare senza limiti temporale la inerzia del figlio maggiorenne che non lavori, non studi e non si dia da fare per rendersi autonomo.

Si può smettere di pagare il mantenimento al figlio maggiorenne che non lavora?

Quanto il Tribunale dovesse accertare che la mancanza di lavoro e di reddito non è giustificata ed è in pratica conseguenza del mancato impegno dell’interessato che sia diventato maggiorenne, il genitore ha diritto di veder cessati i propri obblighi e sarà semmai una sua libera scelta sempre revocabile quella di continuare ad aiutare i figli, ospitandoli nella propria casa o fornendo loro in altro modo i mezzi per vivere.

Mantenimento figlio maggiorenne: a chi va dato l’assegno?

La prole maggiorenne può certamente ricevere il mantenimento direttamente dal genitore obbligato e la regola generale dell’art. 337 septies c.c. del codice civile è proprio che “salvo diversa determinazione del giudice” l’assegno è versato direttamente all’avente diritto.

L’esperienza dell’avvocato familiarista porta però a dire che questa regola generale è spesso oggetto di “eccezione” nel senso che i Tribunali (anche di Venezia e di Treviso) applicano quasi sempre il criterio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione per cui, quando non ci sia domanda diretta fatta nella causa di separazione o divorzio da parte del figlio maggiorenne, il diritto a percepire l’assegno di mantenimento è comunque del genitore che con lui conviva.

Mantenimento figlio maggiorenne: perché va versato al genitore convivente tale assegno?

La ragione di queste decisioni si fonda su questa considerazione di carattere generale ricavata dalla normalità dei casi: pur essendo il figlio maggiorenne un soggetto giuridicamente capace, chi fa fronte alle spese ordinarie e quotidiane per il suo sostentamento e mantenimento è di fatto il genitore con cui questo figlio convive: normalmente provvede lui/lei alle spese correnti, a quella alimentare e a quelle per la conservazione in condizioni di abitabilità della casa.

Perché va versato al genitore il mantenimento anche quando il figlio maggiorenne studia fuori sede

Visto quanto appena detto, sembrerebbe logico concludere che la regola per cui va versato il mantenimento al genitore non debba più trovare applicazione quando il figlio maggiorenne non sia più stabilmente convivente con questo genitore. In particolare se studia all’Università in una sede diversa dalla sua normale residenza e rientra a casa solo sporadicamente, essendo venuto meno quel collegamento stabile che prima aveva con un genitore, quest’ultimo non dovrebbe avere più diritto di percepire l’assegno per lui e il mantenimento dovrebbe invece andar versato direttamente al figlio.

Con una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 29977 del 31/12/2020) è stato però pronunciato il principio secondo cui, anche in questa situazione, il genitore che prima conviveva con il figlio diventato maggiorenne ha diritto di continuare a ricevere l’assegno di mantenimento sebbene questi studi stabilmente fuori sede e rientri solo saltuariamente a casa.

Nella fattispecie il giudizio che si è svolto vedeva contrapposto un padre che aveva chiesto di pagare il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, proprio perché questi ormai viveva lontano dall’abitazione di entrambi i genitori e rientrava in poche occasioni sia presso la casa dell’uno che dell’altro.

Ebbene egli si è visto respingere la richiesta con la motivazione che “una frequentazione solo saltuaria della casa da parte del figlio non è, infatti, incompatibile con la persistenza di un più intenso legame di comunanza di vita con uno solo dei genitori, tale che sia quest'ultimo a restare la figura di riferimento per il corrente sostentamento del figlio e a provvedere materialmente alle sue esigenze.”

In altri termini la Corte di Cassazione ha valorizzato il fatto che un genitore e la sua casa, nonostante il venir meno della coabitazione, possono essere rimasti per il figlio maggiorenne un punto di riferimento stabile. In pratica pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, può essere che sia quel genitore a provvedere materialmente alle esigenze del figlio stesso, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.

Se si provano queste circostanze, e nel caso concreto la Corte ha ritenuto che effettivamente i fatti fossero provati in questo senso, secondo la Cassazione si giustifica la richiesta del genitore –prima convivente con il figlio - di continuare a ricevere l’assegno per lui, sempre che il figlio stesso non abbia a sua volta chiesto in causa di percepire direttamente l’assegno, cosa che è legittimato a fare in quanto maggiorenne.

E’ giusto versare il mantenimento al genitore con cui il figlio maggiorenne non convive stabilmente?

Il principio ratificato con questa sentenza va certamente tenuto ben presente dall’avvocato prima di assecondare l’avvio di una causa con la richiesta di ottenere in Tribunale la modifica delle condizioni di separazione o divorzio in modo da non versare più l’assegno di mantenimento al coniuge o ex coniuge ma direttamente al figlio.

Il criterio sancito dalla Suprema Corte da un lato fa chiarezza dall’altro però si presta a qualche rilievo critico sul piano logico.

La Corte di Cassazione in pratica ha stabilito che se il figlio maggiorenne fa riferimento a un dato genitore per il soddisfacimento dei propri bisogni è quest’ultimo che deve continuare a percepire l’assegno anche quando il figlio non viva più stabilmente con lui.

Ma questo criterio “prova troppo”.

E’ ovvio che finché il genitore, seppur non convivente, percepisce l’assegno di mantenimento per il figlio è a questo genitore che il figlio continuerà a far riferimento per la soddisfazione dei propri bisogni.

In questo modo però, ancorando la decisione esclusivamente ad una verifica sullo status quo, si esclude a priori la possibilità di modificare l’assetto dei rapporti perché si dà rilevanza solo alle circostanze esistenti in partenza che però sono esattamente quelle che si vorrebbero modificare.

In pratica il genitore obbligato dovrà continuare a pagare all’altro genitore fintantoché questi è il riferimento per il figlio maggiorenne seppur lontano. Ma così facendo l’obbligato mette i presupposti perché l’altro genitore conservi anche per il futuro la posizione di punto di riferimento per il soddisfacimento dei bisogni del figlio: in pratica secondo questo principio chi paga all’altro genitore l’assegno per il figlio maggiorenne dovrebbe continuare a pagarlo e continuando a pagarlo creerà le condizioni ... per continuare a pagarlo.

Paola Dalla Valle

Avvocato familiarista in Venezia

dallavalle@legalivenezia.it

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