MODIFICHE AL CODICE PENALE E A ULTERIORI DISPOSIZIONI PENALI A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA “LEGGE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE”
Tra altre novità, prevalentemente in materia di tutela della proprietà intellettuale e il diritto d’autore, la nuova normativa, con l’art. 26 (“Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali”), ha inciso decisamente sul codice penale e su altre disposizioni penali, con importanti modifiche ad alcune norme, prevedendo aggravamenti di pena in ipotesi di commissione del reato con l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO PENALE
MODIFICHE AL CODICE PENALE E A ULTERIORI DISPOSIZIONI PENALI A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA “LEGGE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE”
Dal 10 ottobre 2025 è in vigore la nuova normativa sull’intelligenza artificiale (legge 23 settembre 2025 n. 132), conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
Tra altre novità, prevalentemente in materia di tutela della proprietà intellettuale e il diritto d’autore, la nuova normativa, con l’art. 26 (“Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali”), ha inciso decisamente sul codice penale e su altre disposizioni penali, con importanti modifiche ad alcune norme, prevedendo aggravamenti di pena in ipotesi di commissione del reato con l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale.
Come può, quindi, il diritto penale essere influenzato dagli strumenti di intelligenza artificiale?
Chi commette un reato con questi mezzi può essere considerato più colpevole, vedendosi aggravare la sanzione penale?
Vediamo se e come l’intelligenza artificiale influisce nella determinazione della pena del reato.
Anzitutto è stata introdotta una nuova circostanza aggravante:
Il numero 11-undecies dell’art. 61 cod. pen. ora recita: “l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”.
E alcune aggravanti e fattispecie di reato:
L’art. 294 cod. pen. (“attentati contro i diritti politici dei cittadini”) ora vede un ulteriore comma: “La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.
È stato introdotto l’ulteriore art. 612 quater cod. pen. (“Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”), che prescrive: “Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.
L’art. 2637 cod. civ. (“Aggiotaggio”) è divenuto ora: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale”, con l’introduzione dell’aggravante di cui all’ultimo comma.
All'articolo 171, primo comma (“Difese e sanzioni penali”) della legge 22 aprile 1941, n. 633 (“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: “a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale”.
Anche il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”) all'articolo 185, comma 1 (“Manipolazioni del mercato”) ha visto aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.
Non vi è dubbio, pertanto, che la legge sull’intelligenza artificiale, oltre al resto, abbia impattato a gamba tesa su materie di stretta competenza penalistica, andando a influire pesantemente sulla misura della pena di determinati reati (aggravanti ex art. 291, u.c. cod. pen., art. 2637, ult. comma cod. civ., articolo 185, comma 1 D. Lgs. 58/1998), ma anche su nuove fattispecie di reato (art. 612 quater cod. pen, art. 171 l. 633/1941, come modificato).
Oltre a ciò, va considerato che le legge sull’intelligenza artificiale, introducendo l’aggravante comune di cui all’art. 61, 11 undecies cod. pen., può coinvolgere a banda larga reati di altro genere, ampliando a dismisura la propria sfera di influenza.
Concludendo, non è finita qui. Le contestazioni da parte delle Procura si preannunciano ad ampio spettro, coinvolgendo fattispecie e condotte di reato che probabilmente al momento il mondo penale non riesce neppure a immaginare, in una visione del diritto vivente che si preannuncia ricca di novità.
Staremo a vedere. Pronti ad assistere persone, professionisti e aziende. Si pensi anche solo alle nuove valutazioni di aree di rischio nell’approntamento di MOG 231 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) o anche solo nell’aggiornamento dei modelli e delle policy, ma anche nella riconsiderazione delle composizioni degli ODV – Organismi di vigilanza, per individuare soggetti aventi competenze penalistiche con specificità in ambiti di informatica giuridica.
Marco Vianello, Avvocato in Venezia-Mestre e Treviso