NE BIS IN IDEM: la Corte Costituzionale interviene su sanzioni amministrative e corrispondenti reati Non si può punire due volte per la violazione del diritto d’autore reato e la violazione del diritto d’autore illecito amministrativo.
NE BIS IN IDEM (non punirmi due volte)
Il tema del “concorso” tra punizioni penali e punizioni con sanzioni amministrative, talvolta anche elevate, è attuale e molto complesso.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo prima e la Corte Costituzionale hanno creato una stratificazione di decisioni, che inizialmente sembravano dare per scontato che non potesse esistere la doppia punizione, laddove la sanzione amministrativa era talmente afflittiva da essere equiparata alla sanzione penale.
Nel tempo sono sopravvenuti tali e tanti distinguo da mettere in dubbio persino l’esistenza possibile di un ne bis in idem sostanziale, precisazioni giurisprudenziali che, tuttavia, hanno creato alcune “linee guida” che ora indirizzano la giurisprudenza. Anche della nostra Corte delle leggi, come nel caso di specie.
Di recente, infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n° 149 del 10 maggio 2022 (dep. 16 maggio 2022), Presidente Viganò, ha esaminato la coesistenza delle fattispecie, sostanzialmente identiche, relative alla violazione del diritto d’autore portate dalla legge 633/1941.
All’imputato era già stata irrogata la sanzione amministrativa “per l’importo di 5.974 euro, pari al doppio della sanzione minima (103 euro) moltiplicato per venticinque libri di testo, dei quarantanove totali, dal prezzo non determinabile, oltre a un terzo dell’importo massimo previsto per le opere il cui prezzo di vendita era conosciuto” (art. 174 bis l. 633/1941) quando si è visto condannato provvisoriamente con decreto penale di condanna alla multa di euro 8.100 per il corrispondente reato di cui all’art. 171 ter stessa legge.
La Corte, investita della questione dal Tribunale di Verona, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, ha riassunto le condizioni al verificarsi delle quali non sia applicabile il principio del ne bis in idem sostanziale, cioè possa vedersi applicata la doppia sanzione (penale – per il reato - e amministrativa – per l’illecito amministrativo -):
– “se i diversi procedimenti perseguano scopi complementari e pertanto concernano diversi aspetti del comportamento illecito in questione;
– se la duplicità di procedimenti in conseguenza della stessa condotta sia prevedibile, in astratto e in concreto;
– se i due procedimenti siano condotti in modo da evitare, nella misura del possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove;
– se siano previsti meccanismi che consentano, nel secondo procedimento, di tenere in considerazione la sanzione eventualmente già inflitta nel primo procedimento, in modo da evitare che l’interessato sia sottoposto a un trattamento sanzionatorio complessivo eccessivamente gravoso”.
In sostanza la Corte ha riaffermato il principio secondo il quale è vietato processare sostanzialmente due volte il medesimo soggetto per lo stesso identico fatto, applicando sanzioni penali (per il fatto declinato come reato) e, in momento diverso e scollegato, anche sanzioni amministrative (per il medesimo precetto, seppure letto come illecito amministrativo).
A latere si segnala che, in tema di reati tributari, la Corte di Cassazione, sulla proporzionalità della sanzione, aveva affermato i seguenti principi:
“iv) in tali casi [di legittimità del cosiddetto doppio binario, ndr], deve essere garantito un meccanismo di compensazione che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima così da evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata;
Applicando così una graduazione della pena complessiva, che riporti a ragionevolezza la somma della sanzione penale e amministrativa, unitariamente considerata, seppure (legittimamente) coesistenti.
Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di procedimenti (penale e amministrativo) del tutto separati e non “complementari”, aventi quale presupposto fattispecie assolutamente sovrapponibili, nei quali la sanzione amministrativa è stata irrogata ed è divenuta definitivamente irrevocabile, la Corte delle leggi ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. penale (divieto di ne bis in idem, cioè di processare due volte in sede penale), “nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge”.
Non si può mancare di accennare alla circostanza, segnalata dalla Corte Costituzionale al legislatore, nella decisione che qui ci occupa, della discrasia che potrebbe crearsi nel caso opposto in cui una persona sottoposta a procedimento amministrativo per l’irrogazione della sanzione relativa all’illecito di cui all’art. 174 bis l. 633/1941 sia già stata condannata a sanzione penale definitiva; motivo per cui si è sollecitato un intervento a modifica delle norme in esame.
Conclusioni su NE BIS IN IDEM (non punirmi due volte).
È vietato processare sostanzialmente due volte il medesimo soggetto per lo stesso identico fatto, applicando sanzioni penali (per il fatto declinato come reato) e, in momento diverso e scollegato, anche sanzioni amministrative (per il medesimo precetto, seppure letto come illecito amministrativo), nel caso “di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge”.
di Marco Vianello
avvocato a Mestre, Venezia e Treviso
mail: marcovianello@ticosoci.it
[1] Cass. pen., Sez. III, Sentenza (data ud. 15/10/2021) 20/01/2022, n. 2245, Pres. E. ROSI