Particolare tenuità del fatto: la Corte Costituzionale spariglia aprendo nuove possibilità applicative.Fino a oggi l’applicabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis codice penale subiva lo sbarramento del limite della pena detentiva edittale di cinque anni. La Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma legata alla particolare tenuità del fatto. Vediamo con quali potenzialità.
Particolare tenuità del fatto: la Corte Costituzionale spariglia aprendo nuove possibilità applicative.
Fino a oggi l’applicabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis codice penale subiva lo sbarramento del limite della pena detentiva edittale di cinque anni. La Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma legata alla particolare tenuità del fatto. Vediamo con quali potenzialità.
Particolare tenuità del fatto: l’art. 131 bis codice penale ha introdotto nel 2015 un nuovo beneficio per chi era accusato di reati con pene non superiori nel massimo a cinque anni di reclusione.
La valutazione della particolare tenuità del fatto deve tenere conto delle modalità della condotta e della esiguità del danno o del pericolo, quando il comportamento non è abituale.
Alcuni comportamenti escludono ex lege che si possa valutare una condotta di particolare tenuità, quali per esempio l’agire per motivi abietti o futili o con crudeltà, anche in danno di animali.
Finora, pertanto, l’ipotesi tenue della ricettazione (art. 648, comma 2 codice penale), essendo punita fino a sei anni di reclusione, era esclusa dall’applicazione del suddetto beneficio, mentre vi rientravano per esempio il furto semplice (art. 624 codice penale), punito con la reclusione da sei mesi a tre anni di reclusione e il danneggiamento (art. 635 codice penale), punito con identica sanzione.
Particolare tenuità del fatto: proprio questi reati, infatti, sono stati utilizzati a paragone dalla Corte delle leggi nella recente decisione (sentenza n° 156 del 25 giugno – 21 luglio 2020) per valutare come irragionevole la norma di cui all’art. 131 bis codice penale, su sollecitazione dell’Avvocato difensore, dichiarandola incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Particolare tenuità del fatto: i reati privi di previsione di un minimo edittale all’evidenza contemplano la possibilità che il Giudicante possa valutare nella graduazione della pena l’applicazione di una sanzione minima pari, nell’ipotesi estrema, al minimo previsto dal codice penale (quindici giorni per la reclusione, art. 23 codice penale; cinque giorni di arresto, art. 25 codice penale).
Particolare tenuità del fatto: traendo spunto, infatti, dal reato di “ricettazione attenuata” (art. 648, comma 2 codice penale), la Corte Costituzionale ha stabilito in linea generale “l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis codice penale, per violazione dell’art. 3 Costituzione, nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva”.
In sostanza, quindi, nell’applicazione concreta delle norme, il Giudice, al termine del giudizio penale, potrebbe condannare per furto a sei mesi di reclusione e per “ricettazione attenuata” a quindici giorni di reclusione.
Particolare tenuità del fatto: nessuno finora si era posto di regola il dubbio circa l’applicabilità del beneficio (causa di non punibilità – cfr. Cass., sez. V, 11 febbraio 2016, n. 5800) per reati con pena edittale massima superiore al limite stabilito dalla legge (art. 131 bis codice penale), stante il chiaro dettato normativo.
E’, tuttavia, oggetto di esperienza di Avvocato presso i Tribunali che la lettura ampia delle norme regolatrici, con una interpretazione sistematica, che tenga conto dei principi costituzionali e sovranazionali (Convenzione europea dei diritti dell’uomo in primis), consente di fornire un servizio al cliente più adatto a risolvere in concreto i casi d’interesse.
Particolare tenuità del fatto: nell’episodio giunto all’attenzione della Corte Costituzionale il Tribunale di Taranto ha ascoltato la sollecitazione dell’Avvocato della difesa, laddove suggeriva una lettura che non si fermasse al mero dettato normativo – che imporrebbe senza dubbio l’esclusione dell’applicazione del beneficio dell’estinzione del reato per particolare tenuità del fatto -, ritenendo “irragionevole, alla luce dell’art. 3 Cost., che la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non possa trovare applicazione a queste ipotesi di reato, così poco offensive, «nel mentre, rispetto a condotte per le quali è stato formulato un giudizio di disvalore ben più severo, tale esimente ben possa essere applicata»”.
E ancora si legge nella sentenza sulla particolare tenuità del fatto della Corte delle leggi: “Il giudice a quo porta a comparazione i reati di furto, danneggiamento e truffa, che assume lesivi dello stesso bene giuridico della ricettazione, i quali rientrano nella sfera di applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen. in ragione di un massimo edittale di pena detentiva non superiore a cinque anni e che tuttavia hanno una pena minima di sei mesi di reclusione, «maggiore di ben dodici volte la pena minima prevista dal codice penale in riferimento al delitto di ricettazione attenuata»”. Particolare tenuità del fatto.
Particolare tenuità del fatto. Premesso che ogni vicenda va valutata nelle sue completezza e originalità, al fine di scegliere la soluzione procedimentale o processuale più idonea è necessario che l’Avvocato sia messo a conoscenza sia di tutte le circostanze e i dettagli del caso concreto sia di quanto sarà oggetto di valutazione da parte dei magistrati che tratteranno il caso: modalità della condotta, misura del danno o del pericolo, secondo le indicazioni dell’art. 133, primo comma codice penale, motivazioni e circostanze, eventuali condanne precedenti, al fine di valutare l’abitualità della condotta.
Particolare tenuità del fatto: la definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis codice penale è una delle possibilità, ma solo una conoscenza del sistema e un aggiornamento costante può consentire di fornire consulenza e assistenza qualificate e ottenere la soluzione migliore.
L’odontotecnico o il medico di base non si permettono di eseguire un’implantologia con osteointegrazione, così come non tutti i dentisti (medici od odontoiatri) eseguono questa tipologia di operazione complessa. Allo stesso modo non tutti gli Avvocati sono in grado di assistere i “pazienti” con problematiche di tipo penale. Io per esempio non sono in grado di accompagnare un cliente in una vertenza giuslavoristica.
Particolare tenuità del fatto.
di Marco Vianello
Avvocato a Mestre, Venezia e Treviso