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Punti di ormeggio, quando serve il permesso a costruire: reato o no?

Gli operatori si chiedono e chiedono ai loro professionisti se e quando servano permessi edilizi per realizzare punti di ormeggio stagionali, tipo pontili galleggianti con corpi morti e catenaria. La vicenda è giunta alla Corte di Cassazione, la quale all’udienza del 7 maggio 2019 ha deciso in un processo penale per il reato di lottizzazione abusiva[1] con sentenza numero 25198[2].   [1] c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.  [2] Cass., III sez. pen., 07.5.2019 (dep. 06.6.2019), n. 25198

Punti di ormeggio, quando serve il permesso a costruire: reato o no?
Punti di ormeggio, quando serve il permesso a costruire: reato o no?

Gli operatori si chiedono e chiedono ai loro professionisti se e quando servano permessi edilizi per realizzare punti di ormeggio stagionali, tipo pontili galleggianti con corpi morti e catenaria.

La vicenda è giunta alla Corte di Cassazione, la quale all’udienza del 7 maggio 2019 ha deciso in un processo penale per il reato di lottizzazione abusiva[1] con sentenza numero 25198[2].

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli aveva disposto sequestro preventivo di alcuni “corpi morti” in area di riserva marina protetta, anche se dal 21 giugno 2011 è in vigore l’art. 31 del D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, che recita “Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 , ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale”.

Il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59, prevede all’art. 2 che “Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

  1. a) il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
  2. b) l'«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
  3. c) i «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
  4. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), è rilasciata:
  5. a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni;
  6. b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni.
  7. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, è rilasciata dal presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e l'attività istruttoria di competenza dell'autorità marittima è curata dal segretario generale”.

In sostanza a queste condizioni la concessione del demanio marittimo è sufficiente per tutto l’approntamento delle “strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’art. 2 del DPR 509/97 e la Cassazione, nella sentenza in commento, nell’accogliere il ricorso del gestore del porto turistico (per omessa motivazione da parte del Tribunale del Riesame di Napoli), ha affermato che è dirimente il “requisito dei "servizi complementari", la cui tipologia è il carattere distintivo tra l'opera che, qualificata quale punto di ormeggio, non richiede, ora, il permesso a costruire e l'opera che, per la tipologia e caratteristiche dei servizi complementari, è tutt'ora esclusa dalla lett. c) e necessità di permesso a costruire anche dopo le modifiche del 2011”.

A tale proposito si dovrà esaminare caso per caso anche la localizzazione, al fine dell’eventuale applicazione di norme regionali specifiche. Si ricorda per esempio la decisione del Consiglio di Stato, il quale ha avuto modo di decidere un caso concreto ad Alghero, evidenziando “alla luce delle previsioni normative dianzi richiamate (art. 2 DPR 509/97, ndr.), che per il numero dei pontili da allocare, per la vastità dello specchio acqueo impegnato dalle opere infrastrutturali programmate, per l’espressa destinazione degli stessi pontili all’attracco d’imbarcazioni di medie e grandi dimensioni, il progetto della S. sembra destinato alla realizzazione di un “approdo turistico” e non invece di un semplice “punto d’ormeggio”[3].

In sostanza conclusivamente già in fase progettuale di un porto turistico nuovo o da ristrutturare sarà necessario tener conto dell’opportunità di eseguire alcune opere – anche rilevanti – senza ulteriori permessi rispetto alla concessione demaniale (che potrebbe già essere “permissiva”); tenendo conto che, in caso di contestazioni di reati, esistono ampi margini di operatività derivanti dalla citata normativa del 2011, ma oggi anche grazie all’autorevole opinione della Suprema Corte.

Da Marco Vianello

Avvocato in Venezia – Treviso

www.ticosoci.it

marcovianello@ticosoci.it[1] c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

  1. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

[2] Cass., III sez. pen., 07.5.2019 (dep. 06.6.2019), n. 25198

[3] Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 385, del 27 gennaio 2014