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QUERELE ENTRO IL 30 MARZO 2023

La cosiddetta Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha mutato la procedibilità di alcuni reati già procedibili d’ufficio in reati procedibili a querela di parte.  Che ne sarà dei procedimenti pendenti?

QUERELE ENTRO IL 30 MARZO 2023
QUERELE ENTRO IL 30 MARZO 2023

La cosiddetta Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha mutato la procedibilità di alcuni reati già procedibili d’ufficio in reati procedibili a querela di parte.

Per un approfondimento circa i reati interessati si rimanda all’intervento del Prof. Gian Luigi Gatta, uno dei padri della riforma, pubblicato in Sistema Penale al link

Che ne sarà però dei procedimenti pendenti?

L’art. 85 decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) – Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito alcune importanti direttive:

  • se la persona offesa ha avuta in precedenza notizia del fatto costituente reato il termine per proporre querela è di tre mesi dall’entrata in vigore della norma, cioè il 30 marzo 2023 (diversamente decorrerà ex art. 124, 1° comma codice penale il termine trimestrale dalla notizia del fatto costituente reato)
  • per i delitti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma (prima del 30 dicembre 2022) di cui agli articoli 609 bis codice penale (violenza sessuale) 612 bis codice penale (atti persecutori) e 612 ter codice penale (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), nelle ipotesi già procedibili d’ufficio, si continua a procedere d’ufficio quando il fatto è connesso con un delitto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del decreto legislativo 150/2022
  • le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se entro venti giorni dall’entrata in vigore della norma (cioè entro il 19 gennaio 2023) l’autorità procedente non acquisisca la querela, se del caso avvalendosi anche della polizia giudiziaria per effettuare ogni ricerca della persona offesa.

In conclusione, pertanto, si immagina gli uffici giudiziari stiano correndo per sventare eventuali caducazioni delle misure cautelari personali per carenza della condizione di procedibilità (francamente non si comprende la ragione del termine così breve rispetto al trimestre; condivisibili le modalità di raccolta). Mentre le persone offese non riceveranno alcun avviso – contrariamente alla prima versione del decreto – e autonomamente dovranno attivarsi per “sanare” il procedimento in termini di procedibilità entro il termine ultimo del 30 marzo 2023.

Quanto alle notificazioni alle persone offese, per i procedimenti relativi a querele precedenti l’entrata in vigore della riforma (prima del 30 dicembre 2022) si osservano sostanzialmente le regole previgenti.

Marco Vianello