La cosiddetta Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha mutato la procedibilità di alcuni reati già procedibili d’ufficio in reati procedibili a querela di parte. Che ne sarà dei procedimenti pendenti?
La cosiddetta Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha mutato la procedibilità di alcuni reati già procedibili d’ufficio in reati procedibili a querela di parte.
Per un approfondimento circa i reati interessati si rimanda all’intervento del Prof. Gian Luigi Gatta, uno dei padri della riforma, pubblicato in Sistema Penale al link
Che ne sarà però dei procedimenti pendenti?
L’art. 85 decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) – Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito alcune importanti direttive:
In conclusione, pertanto, si immagina gli uffici giudiziari stiano correndo per sventare eventuali caducazioni delle misure cautelari personali per carenza della condizione di procedibilità (francamente non si comprende la ragione del termine così breve rispetto al trimestre; condivisibili le modalità di raccolta). Mentre le persone offese non riceveranno alcun avviso – contrariamente alla prima versione del decreto – e autonomamente dovranno attivarsi per “sanare” il procedimento in termini di procedibilità entro il termine ultimo del 30 marzo 2023.
Quanto alle notificazioni alle persone offese, per i procedimenti relativi a querele precedenti l’entrata in vigore della riforma (prima del 30 dicembre 2022) si osservano sostanzialmente le regole previgenti.
Marco Vianello