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REATI ALIMENTARI: SI PUO’ ESTINGUERE IL REATO?

La legge 283/1962 (Testo Unico alimenti e bevande) ora prevede una possibilità in più, introdotta dalla Riforma Cartabia: a certe condizioni si può estinguere il reato tramite una “oblazione speciale”.

REATI ALIMENTARI: SI PUO’ ESTINGUERE IL REATO?
REATI ALIMENTARI: SI PUO’ ESTINGUERE IL REATO?

REATI ALIMENTARI: SI PUO’ ESTINGUERE IL REATO CON UNA PENA PECUNIARIA?

La legge 283/1962 (Testo Unico alimenti e bevande) ora prevede una possibilità in più, introdotta dalla Riforma Cartabia: a certe condizioni si può estinguere il reato tramite una “oblazione speciale”

Estinzione dei reati alimentari: introduzione.

Nella mia esperienza di Avvocato presso il Tribunale di Venezia e di Treviso più volte ho incontrato per conto di clienti operanti nel settore degli alimenti e delle bevande reati cosiddetti alimentari.

La normativa sui reati alimentari, che risale al 1962 con il testo unico 283/1962, è stata più volte oggetto di modifica e anche di un tentativo di depenalizzazione con il D. Lgs. 27/2021, poi “corretto” con decreto-legge 22 marzo 2021 n. 42, poi convertito con legge 21 maggio 2021 n. 71.

Come noto, già nel 1999, con D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, il legislatore aveva innalzato l’entità del livello sanzionatorio, prevedendo così sanzioni penali pecuniarie anche di parecchie decine di migliaia di euro per alcune delle fattispecie di reato previste dal testo unico.

Con la cosiddetta riforma Cartabia, introdotta con D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il legislatore ha inteso offrire un’opportunità ulteriore a chi è accusato di contravvenzione alimentare, oltre all’oblazione già prevista dagli articoli 162 e 162 bis del codice penale per le contravvenzioni, una modalità di estinzione speciale prevista per i reati di cui al testo unico legge 283/1962.

Estinzione dei reati alimentari: come estinguere il reato.

Dal 30 dicembre 2022, infatti, è stata introdotta con l’art. 12 ter della legge 283/1962, salvo che le contravvenzioni in materia alimentare (anche contenute in altre disposizioni di legge) concorrano con delitti, la possibilità che l’organo accertatore impartisca “al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi”, termine prorogabile per uguale periodo per una sola volta.

Inoltre, “con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica”, pur mantenendo l’obbligo di comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria, che eventualmente può imporre modifiche alle prescrizioni impartite.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per adempiere alle prescrizioni l’organo accertatore verifica l’adempimento delle prescrizioni e, in caso positivo, concede trenta giorni per versare una sanzione amministrativa che, ai sensi del novello art. 12 quater consiste in “una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato”.

L’adempimento andrà comunicato al Pubblico Ministero, mentre il mancato adempimento andrà comunicato, oltre al Pubblico Ministero, anche al contravventore.

Ai sensi dell’art. 12 quinquies “il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità”; detta impossibilità va attestata con autodichiarazione ex art. 46, comma 1, lettera o) DPR 445/2000 e l’istanza va comunicata all’Organo accertatore, depositando anche la disponibilità di massima dell’ente.

Contrariamente ad altri istituti analoghi, nei quali la decisione è presa, come in ogni provvedimento giudiziario, dal Giudice, in questo caso l’ammissione è disposta dal Pubblico Ministero e “il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, l'autorità indicata nel quinto comma [di pubblica sicurezza o Carabinieri] comunica all'organo accertatore e al pubblico ministero l'avvenuto svolgimento o meno dell'attività lavorativa”.

Altra novità assoluta: la possibilità di interrompere i lavori versando il residuo dovuto, per esempio per sopravvenuta disponibilità economica.

L’art. 12 septies introduce una sospensione del procedimento dal momento della iscrizione della notizia di reato fino alla ricezione delle notizie di adempimento o non adempimento di cui sopra.

L’art. 12 septies prevede, inoltre, che “la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale. Se è presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari”.

Il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione al Giudice qualora siano adempiute prescrizioni e versamento nei termini o i lavori di pubblica utilità, condizioni che determinano l’estinzione della contravvenzione.

L’adempimento tardivo ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato con modalità diverse da quanto prescritto sono valutati, solo in caso di contravvenzioni con pena alternativa (pecuniaria o detentiva) ai fini dell’ammissione all’oblazione ex art. 162 bis codice penale, con versamento, comunque, ridotto a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione (anziché un terzo ordinariamente stabilito dalla norma citata del codice penale).

I termini per l’estinzione dei reati alimentari

Il termine ultimo del momento della dichiarazione di apertura del dibattimento sembra non essere valicabile in ogni caso previsto, anche dalla nuova normativa.

Conclusioni su REATI ALIMENTARI: SI PUO’ ESTINGUERE IL REATO?

Il legislatore di fine 2022 ha inteso riservare, quindi, condizioni di particolare favore a chi sia accusato di ogni contravvenzione in materia alimentare (non delitti e neppure contravvenzioni che concorrano con delitti): come si è visto, ha conferito agli accertatori poteri visti finora solo in altre poche occasioni (per esempio ai Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro per le contravvenzioni ai sensi del TU 81/2008), quali quelli di impartire prescrizioni; ha disposto che sia il Pubblico Ministero ad ammettere ai lavori di pubblica utilità (cui si accede solo in caso di dichiarata impossibilità di versare), ha assegnato alle Autorità di pubblica sicurezza e ai Carabinieri la vigilanza dell’adempimento dei lavori e ha, infine, contemplato anche l’ipotesi di un adempimento tardivo o di un comportamento collaborativo, seppure al di fuori di quanto previsto ai fini estintivi, il tutto nell’ottica di agevolare la definizione prima del processo con estinzione del reato.

Seppure si ritiene che gli Organi accertatori daranno informazione scritta dettagliata sulle varie opzioni si invita chi opera nel campo degli alimenti e delle bevande di farsi consigliare da professionisti che si occupano di queste materie abitualmente, al fine di valutare in concreto quale sia la migliore strategia per il caso specifico.

Non esistono soluzioni standard nel campo del diritto, ma solo esame del caso concreto e ascolto delle esigenze del Cliente e approntamento assieme di soluzioni condivise e migliori per quel caso e quella persona.

Questa tipologia di reati colpisce la persona, ma quasi sempre riguarda fatti di un’impresa ed è utile confrontarsi anche con le realtà aziendali, i loro consulenti ed essere adusi a interfacciarsi con la clientela Corporate, senza dimenticare che, comunque, in primo piano ci sono le persone e la fragilità della tutela dei loro diritti.

di Marco Vianello

Avvocato a Mestre, Venezia e Treviso