REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA DICHIARATA: se gli inadempimenti dei clienti sono ingenti l’imprenditore va assolto La Cassazione muta orientamento: a fronte di una concreta impossibilità di far fronte agli obblighi del versamento IVA per la situazione di crisi non transitoria dell’impresa determinata da ingenti e inaspettati inadempimenti dei clienti che portano all’inesigibilità dei crediti
REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA DICHIARATA: se gli inadempimenti dei clienti sono ingenti l’imprenditore va assolto La Cassazione muta orientamento: a fronte di una concreta impossibilità di far fronte agli obblighi del versamento IVA per la situazione di crisi non transitoria dell’impresa determinata da ingenti e inaspettati inadempimenti dei clienti che portano all’inesigibilità dei crediti
Introduzione su REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA DICHIARATA (art. 10 ter D. Lvo 74/2000) REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA DICHIARATA: come noto il reato di cui all’art. 10 ter D. Lvo 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro due-centocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione …. Dal 29 giugno 2024 l’art. 13 del D. Lvo 74/2000 ha visto aggiungersi il comma 3 bis, che ha sancito che detti fatti non sono “punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.
Conclusioni su REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA DICHIARATA Sulla base di tale presupposto e delle allegazioni difensive in punto inesigibilità dei crediti dovuta a cause sopravvenute e improvvise di insolvenza dei clienti, nonché sulla base della valutazione dell’importo del debito evaso, di poco superiore al 25% rispetto alla soglia di punibilità di euro 250.000 , la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza depositata l’11 novembre 2024, ha annullato con rinvio la decisione della Corte d’Appello di Napoli che, con doppia conforme, aveva condannato l’imputato, imprenditore accusato del reato di omesso versamento dell’Iva dichiarata per euro 315.000
Marco Vianello Avvocato a Mestre, Venezia e Treviso mail: marcovianello@legalivenezia.it