RESIDENTI IN ITALIA CONDUCENTI AUTO CON TARGA ESTERA QUALI CRITICITA’? QUALI RIMEDI? Dal 1° febbraio 2022 si apre la caccia alle streghe
RESIDENTI IN ITALIA CONDUCENTI AUTO CON TARGA ESTERA
QUALI CRITICITA’? QUALI RIMEDI?
Dal 1° febbraio 2022 si apre la caccia alle stregheUtilizzo di auto con targa straniera prevalentemente nel Paese (aderente all'Unione Europea) di immatricolazione del veicolo e solo saltuariamente in Italia.Nuovo art. 93 bis del codice della stradaIllegittimo come già lo fu il previgente art. 93, comma 1 bis CdS?
Un amico italiano, residente in Italia, lavora stabilmente in Repubblica Ceca.
Vi si reca dal lunedì al venerdì ogni due settimane.
L’azienda per la quale presta attività lavorativa gli ha ora proposto di fornirgli un’auto aziendale come benefit, a patto che l’auto sia acquisita in leasing da un’impresa di leasing con sede nel luogo in cui ha sede la società (Repubblica Ceca) e dove viene svolta l’attività di lavoro (Repubblica Ceca).
Avendo alcune necessità di ordine fiscale si pretende che ogni formalità risulti adempiuta in detti luoghi, escludendo iscrizioni – o anche solo annotazioni – in Stati diversi, che potrebbero far sorgere controversie con il fisco locale, visto che effettivamente la stragrande maggioranza dell’utilizzo si svolgerà lì.
Non vi sarebbe, viceversa, alcun vincolo di utilizzo, neppure territoriale, per cui il lavoratore utilizzatore potrà anche a volte recarsi presso la residenza in Italia dal luogo di lavoro e viceversa (cosa che potrebbe accadere percentualmente per non più di un 20% del tempo nel corso dell’anno; un fine settimana al mese e durante le vacanze).
Ha ora appreso che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2021 n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019 – 2020), pubblicata in G.U. 17 gennaio 2022 n. 12, il nostro codice della strada ha introdotto il nuovo Art. 93 bis (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)[1].
Sono state, così, stabilite alcune norme cogenti, in vigore dal 1° febbraio 2022, che impongono adempimenti nel suo caso non praticabili né che ragionevolmente si possano pretendere dal cittadino in casi come quello in esame.
Visto che la Repubblica Ceca, Stato facente parte dell’Unione europea e aderente all’area Schengen da anni, non è né limitrofo né confinante, dalla lettura della norma non pare vi siano possibilità diverse per questa persona, se non ottenere ogni volta che si recherà in Italia, per periodi non superiori a trenta giorni, una nuova dichiarazione dell’intestatario (proprietario o utilizzatore) avente data certa che dia conto della concessione in utilizzo al lavoratore per un periodo inferiore a trenta giorni.
Dette modalità in astratto potrebbero apparire di “aggiramento” della recente normativa italiana, ma al tempo stesso all’evidenza anche eccessivamente onerose per l’intestatario del mezzo.
Inutile dire che anche detta nuova norma, a fronte dei principi di libera circolazione (già affermati, proprio in relazione all’art. 93, comma 1 bis del codice della strada dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 16 dicembre 2021 nella causa C 274-20[2]) appare ingiusta e anch’essa in contrasto con il principio affermato dalla Corte di Giustizia testé richiamata, la quale aveva affermato – in relazione all’art. 93, comma 1 bis CdS – che “l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo”.
A ciò s’aggiunga che l’applicazione delle sanzioni in tema di circolazione stradale, alla base del principio di garanzia della tutela della sicurezza stradale, è assicurato dalla “DIRETTIVA (UE) 2015/413 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2015 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale”[3], norma che consente lo scambio di informazioni e l’accesso alle banche dati necessarie all’individuazione degli intestatari dei veicoli che circolano nell’intero del territorio dell’Unione.
Basti solo una prima lettura dell’art. 1 della Direttiva “La presente direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione”.
Si preannuncia, pertanto, la reiterazione di iniziative analoghe a quella intrapresa con successo dal Giudice di Pace di Massa Carrara nel procedimento poi sfociato nella decisione sopra richiamata della Corte di Giustizia, visto che la nuova norma, evidentemente “costruita” sulla nozione di “immatricolazione”, appare irragionevole e contraria al diritto dell’Unione, laddove impone adempimenti che hanno conseguenze sostanzialmente analoghe a detta iscrizione nei pubblici registri italiani.
La Corte, infatti, aveva chiaramente espresso il giudizio che la normativa dovesse dare rilevanza "qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo", con il chiaro intento di graduare eventuali adempimenti da svolgersi in uno Stato membro solo in ragione dell'effettivo utilizzo prevalente nel medesimo territorio.
- avv. Marco Vianello –
Avvocato in Venezia e Treviso
marcovianello@ticosoci.it
[1]Art. 93-bis (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)
Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.
A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.
Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.
Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6»