La Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) prevede la possibilità di definire i debiti iscritti a ruolo. Si tratta della cd. “rottamazione quater”.
La Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) prevede la possibilità di definire i debiti iscritti a ruolo. Si tratta della cd. “rottamazione quater”.
La disciplina è indicata nei commi 231-252 della predella Legge e consente ai soggetti che hanno debiti iscritti a ruolo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 di abbattere e, dunque, di non pagare:
Importi dovuti
Il debito iscritto a ruolo potrà essere estinto pagando solo gli importi dovuti a titolo di capitale e quelli eventualmente maturati a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.
Entro il mese di gennaio verrà reso disponibile il modello per la proposizione della domanda, la quale potrà essere presentata fino al 30 aprile 2023.
Termini di pagamento
Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero in 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Pertanto, optando per il pagamento rateale, la prima rata andrà corrisposta entro il 31 luglio 2023 e l’ultima entro il 30 novembre 2027. In tal caso, saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo.
Presentazione della domanda
Il contribuente che intenda accedere alla rottamazione dovrà presentare apposita domanda (dichiarazione di adesione) all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2023.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente con modalità telematiche e l’Agente renderà disponibile l’apposito modello entro gennaio 2023.
Come nelle precedenti definizioni agevolate, nella domanda il contribuente dovrà indicare l’eventuale pendenza di giudizi riferiti alle somme oggetto di rottamazione e impegnarsi a rinunciare agli stessi. In tal caso, il Giudice sospenderà il giudizio, il quale si estinguerà con il perfezionamento della definizione; in caso contrario, il Giudice revocherà la sospensione su istanza di una delle parti.
Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della riscossione comunicherà l’importo complessivo degli importi dovuti e la scadenza del pagamento o delle singole rate.
Effetti della domanda
La presentazione della domanda sospende ogni azione cautelare o esecutiva.
Ciò significa che:
Inoltre, il pagamento della prima o dell’unica rata estingue le predette azioni esecutive.
Infine, in caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, di una rata (sia essa l’unica o una delle rate del piano), la definizione non produce effetti. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proseguirà l’attività di recupero e le eventuali somme corrisposte verranno trattenute a titolo di acconto dell’importo originariamente dovuto.
Riepilogo
Riassumendo, il contribuente dovrà ricordare le seguenti scadenze:
Ferdinando Aprile