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Smart working e sicurezza sul lavoro: la rilevanza penale dopo la Legge 34/2026

**Smart working e sicurezza sul lavoro: la rilevanza penale dopo la Legge 34/2026** L’evoluzione delle modalità lavorative flessibili ha progressivamente modificato l’assetto organizzativo di imprese ed enti aziendali. Tuttavia, la gestione del lavoro agile — comunemente noto come *smart working* — richiede oggi un’attenzione al profilo della conformità normativa ben più elevata rispetto al passato. Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale PMI), il legislatore ha introdotto un rilevante mutamento di prospettiva: la tutela della salute e della sicurezza nei contesti di lavoro agile esce definitivamente dalla dimensione del mero adempimento formale per assumere una precisa rilevanza penale e sanzionatoria.

Smart working penale
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Smart working e sicurezza sul lavoro: la rilevanza penale dopo la Legge 34/2026

L’evoluzione delle modalità lavorative flessibili ha progressivamente modificato l’assetto organizzativo di imprese ed enti aziendali. Tuttavia, la gestione del lavoro agile — comunemente noto come smart working — richiede oggi un’attenzione al profilo della conformità normativa ben più elevata rispetto al passato.

Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale PMI), il legislatore ha introdotto un rilevante mutamento di prospettiva: la tutela della salute e della sicurezza nei contesti di lavoro agile esce definitivamente dalla dimensione del mero adempimento formale per assumere una precisa rilevanza penale e sanzionatoria.

La svolta sanzionatoria: cosa prevede la normativa

Fino al recente intervento legislativo, l’obbligo a carico del datore di lavoro di consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione agile (art. 22 L. 81/2017) mancava di una sanzione contravvenzionale diretta all’interno del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008). La Legge 34/2026 ha colmato questo vuoto, coordinando la fattispecie con le disposizioni dell’art. 3, comma 7 bis [1] e dell’art. 55 [2] del D. Lgs. 81/2008.

Oggi, l’omessa o incompleta adozione e consegna periodica (almeno annuale) dell'informativa sui rischi comporta per il datore di lavoro conseguenze di natura sanzionatoria penale: • Arresto da 2 a 4 mesi, oppure • Ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96.

La norma chiarisce inoltre che la valutazione deve coprire specifici fattori di rischio: dalle sollecitazioni posturali ed ergonomiche all'impiego continuativo di videoterminali, fino ai rischi psicosociali (tecnostress, isolamento e garanzia del diritto alla disconnessione). È parimenti richiamato il dovere di cooperazione attiva del lavoratore nell'attenersi alle indicazioni di sicurezza nell'ambiente domestico o privato prescelto.

Valutazione del rischio e prevenzione legale

Nel diritto penale del lavoro e della sicurezza aziendale, la prevenzione non si riduce alla compilazione di modelli pre compilati, ma richiede un'analisi puntuale delle singole dinamiche operative e delle responsabilità datoriali e gestionali.

Lo Studio Legale dell'Avv. Marco Vianello, con sede a Venezia e Treviso, ma operante continuativamente in tutto il Veneto e usualmente per la difesa penale negli uffici giudiziari italiani, affianca imprese e professionisti, collaborando con i consulenti abituali dell’impresa, nell'analisi della conformità relativamente agli aspetti penali della sicurezza sul lavoro e sulle potenziali responsabilità penali d’impresa, offrendo un supporto caratterizzato da rigore scientifico, trasparenza nelle valutazioni preliminari e costante aggiornamento, con una spiccata capacità di lavorare in team.

Per approfondimenti o analisi di compliance sulla gestione del lavoro agile, è possibile contattare direttamente lo studio tramite i riferimenti presenti su legalivenezia.it. Marco Vianello Avvocato in Venezia e Treviso marcovianello@legalivenezia.it

[1] “7-bis. Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.

[2] “con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis, e dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2”

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